Se il padre non riconosce il figlio spontaneamente, la paternità si ottiene in tribunale con l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.): la prova decisiva è di solito il test del DNA disposto dal giudice e, per il figlio, l’azione non si prescrive mai (art. 270 c.c.). La sentenza produce gli stessi effetti del riconoscimento: cognome, mantenimento e diritti ereditari.
Vediamo la differenza tra riconoscimento volontario e giudiziale, chi può agire e fino a quando, come si svolge la causa, cosa succede se il presunto padre rifiuta il test e quali diritti nascono dalla sentenza.
In breve
- Il figlio può agire in qualsiasi momento, anche da adulto: per lui l’azione è imprescrittibile (art. 270 c.c.).
- Se il figlio è minorenne agisce il genitore che lo rappresenta, di solito la madre; dai 14 anni serve anche il consenso del figlio (art. 273 c.c.).
- La paternità si prova con ogni mezzo; per la Cassazione il rifiuto ingiustificato del test del DNA può bastare, da solo, a fondare la decisione.
- La sentenza obbliga il padre al mantenimento, anche per il passato, e rende il figlio erede a pieno titolo, con diritto alla legittima.
Riconoscimento volontario: come funziona
Il riconoscimento è la dichiarazione con cui un genitore afferma che un figlio nato fuori dal matrimonio è suo. Si fa nell’atto di nascita, con una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento, anche prima della nascita (art. 254 c.c.), ed è irrevocabile. La legge pone però alcuni limiti (art. 250 c.c.):
- Figlio con almeno 14 anni: il riconoscimento non produce effetti senza il suo assenso.
- Figlio con meno di 14 anni: se la madre lo ha già riconosciuto serve il suo consenso; se lo rifiuta, il padre può rivolgersi al giudice, che decide nell’interesse del figlio e regola anche affidamento, mantenimento e cognome.
- Genitore con meno di 16 anni: può riconoscere il figlio solo con l’autorizzazione del giudice.
La causa di cui parliamo qui è quella opposta: il padre non vuole riconoscere il figlio, ed è il figlio, o la madre per lui, a chiedere al giudice di accertare la paternità.
Chi può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità e fino a quando?
L’azione spetta al figlio ed è imprescrittibile riguardo al figlio: si può proporre a vent’anni come a cinquanta. Se il figlio muore senza averla iniziata, possono promuoverla i suoi discendenti entro due anni dalla morte (art. 270 c.c.).
Se il figlio è minorenne agisce nel suo interesse il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, oppure il tutore con l’autorizzazione del giudice (art. 273 c.c.). La domanda si propone contro il presunto padre o, se è morto, contro i suoi eredi; in mancanza, contro un curatore nominato dal giudice (art. 276 c.c.). Dal 2006, dopo una sentenza della Corte costituzionale, non esiste più la vecchia fase preliminare di ammissibilità dell’azione.
Se il bambino è nato mentre la madre era sposata con un altro uomo, per legge è figlio del marito (art. 231 c.c.): prima serve l’azione di disconoscimento, che per madre e marito ha termini brevi, e comunque non oltre cinque anni dalla nascita, mentre per il figlio è imprescrittibile (art. 244 c.c.).
Come si svolge la causa di paternità?
La causa si introduce con ricorso al tribunale ordinario e segue il rito unico per persone, minorenni e famiglie della riforma Cartabia (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). Se il figlio è minorenne è competente il tribunale del luogo in cui vive abitualmente (art. 473-bis.11 c.p.c.), e partecipa anche il pubblico ministero. Il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie non è ancora operativo: ne parliamo nell’articolo sul nuovo rinvio.
Non serve la mediazione obbligatoria. In concreto i passaggi sono questi:
- Raccolta degli elementi: messaggi, foto, testimoni della relazione, eventuali ammissioni del presunto padre.
- Ricorso: insieme all’accertamento si possono chiedere il mantenimento e il rimborso delle spese passate.
- Consulenza genetica: il giudice nomina un consulente tecnico che esegue il test del DNA.
- Sentenza: la paternità accertata viene annotata nell’atto di nascita del figlio.
Quali prove servono? Il test del DNA
La paternità si può provare con ogni mezzo, ma la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento non bastano (art. 269 c.c.). In pratica la prova decisiva è la consulenza genetica disposta dal giudice, che raggiunge un grado di probabilità vicino alla certezza. Un test fatto privatamente, senza garanzie sull’identità dei campioni, ha di solito un valore limitato.
E se il presunto padre rifiuta il test del DNA?
Nessuno può essere costretto a un prelievo. Ma il rifiuto senza una giustificazione valida è un comportamento che il giudice valuta come prova (art. 116 c.p.c.) e, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, può bastare da solo per dichiarare la paternità. Se il presunto padre è morto, si può ricorrere al DNA dei suoi parenti stretti o a campioni biologici conservati.
Cosa si ottiene: mantenimento arretrato, cognome ed eredità
La sentenza produce gli effetti del riconoscimento e il giudice può dare i provvedimenti su affidamento, mantenimento, istruzione ed educazione del figlio (art. 277 c.c.). Decide anche sul cognome: il figlio può aggiungere, anteporre o sostituire quello del padre, e se è minorenne il giudice lo ascolta prima di decidere.
- Mantenimento futuro: si calcola con i criteri spiegati nella guida sull’assegno di mantenimento per i figli.
- Mantenimento arretrato: l’obbligo del padre esiste dalla nascita. La madre che ha mantenuto da sola il figlio può chiedergli il rimborso della sua parte; per la Cassazione la prescrizione decennale decorre dalla sentenza definitiva che accerta la paternità.
- Risarcimento: se il padre sapeva e si è sottratto ai suoi doveri, il figlio può chiedere anche il danno per la privazione della figura paterna, come spieghiamo nell’articolo sul genitore che abbandona il figlio.
- Eredità: il figlio dichiarato ha gli stessi diritti degli altri figli, legittima compresa; se il padre è morto può far valere la sua quota verso gli altri eredi (vedi la guida sulla successione senza testamento). Il termine di dieci anni per accettare l’eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 480 c.c.).
Domande frequenti
Si può chiedere il riconoscimento di paternità da maggiorenni?
Sì. Per il figlio l’azione è imprescrittibile, quindi può proporla in qualsiasi momento, anche da adulto e anche se il presunto padre ha un’altra famiglia. Da maggiorenne agisce personalmente, senza bisogno del consenso della madre.
Si può ottenere la paternità dopo la morte del padre?
Sì, la causa si propone contro gli eredi del presunto padre (art. 276 c.c.). La prova genetica si ottiene confrontando il DNA del figlio con quello di parenti stretti del defunto o, nei casi più complessi, con campioni biologici.
Per il riconoscimento di paternità serve la mediazione obbligatoria?
No. Lo stato di figlio è un diritto di cui le parti non possono disporre e non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010. Resta sempre possibile un riconoscimento volontario, che evita la causa.
Una causa di paternità tocca aspetti personali delicati e va preparata con cura, anche nelle domande economiche. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può valutare il vostro caso e verificare se avete i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato: potete contattarci per un primo colloquio.



