Il Tribunale di Palermo ha negato alla banca l’azione revocatoria contro la donazione di un immobile da un padre alle figlie. La casa, quindi, è salva. Di seguito la vicenda e le ragioni della decisione.
Il fatto
Nel 2012 un padre ha donato alle due figlie la metà indivisa di un immobile a Palermo. Negli anni successivi ha stipulato con la banca un contratto di aumento del mutuo. Si è inoltre costituito fideiussore, cioè garante, della società di cui era rappresentante. Per anni ha pagato regolarmente le rate.
Nel 2017, a causa di difficoltà economiche, il padre ha ritardato il pagamento delle rate del mutuo. La banca lo ha costituito in mora, cioè gli ha intimato formalmente di pagare. Poi ha chiuso ogni rapporto bancario e ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro di lui per le somme ancora dovute.
La banca ha poi scoperto che nel 2012 il padre aveva donato l’immobile alle figlie. Così, nel 2017, si è rivolta al Tribunale di Palermo e ha chiesto la revoca della donazione. Sosteneva che quell’immobile fosse l’unico bene su cui potersi rivalere per recuperare il credito.
Il diritto
Che cos’è l’azione revocatoria intrapresa dalla banca, e a cosa serve? È lo strumento con cui il creditore si tutela quando teme che il debitore si liberi dei propri beni per non pagare i debiti. Con questa azione il creditore fa dichiarare inefficace e inopponibile nei suoi confronti l’atto con cui il debitore ha trasferito il bene, per esempio una vendita o una donazione. Se invece l’atto è solo apparente, lo strumento è l’azione di simulazione.
In questo modo il creditore si assicura che, nei suoi confronti, l’immobile resti di proprietà del debitore. Potrà così, eventualmente, pignorarlo. Nel caso in esame, la banca aveva citato in giudizio il padre e le figlie, sostenendo che l’immobile donato fosse l’unico bene su cui recuperare le somme ancora dovute.
Il padre e una delle figlie, assistiti dagli avvocati Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino, si sono opposti. Hanno sostenuto, anzitutto, che mancava una dolosa preordinazione del donante, cioè un piano deliberato del debitore per sottrarre i beni al creditore. Hanno sostenuto inoltre che, al momento della donazione, il patrimonio del padre era perfettamente in grado di coprire i debiti di allora.
In altre parole, secondo la difesa non c’era stato alcun raggiro per sottrarre il bene e la banca non aveva subito alcun danno.
La decisione del Tribunale di Palermo
Con la sentenza in commento il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda della banca. Accogliendo le difese dei convenuti, ha ritenuto che mancassero i presupposti previsti dalla legge per l’azione revocatoria.
La banca non ha provato né la mala fede del donante né il danno subito. Per questo la casa è salva.



