Processo penale telematico: dove il deposito online è obbligatorio

Il D.M. 114/2026 riscrive il calendario del processo penale telematico: obbligo già pieno in procura, GIP e tribunale, in Corte d’appello dal 1° luglio 2027.

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Processo penale telematico: dove il deposito online è obbligatorio

Il Ministero della giustizia ha riscritto il calendario del processo penale telematico con il decreto 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 e in vigore dal 30 giugno 2026: il deposito esclusivamente telematico di atti, documenti, richieste e memorie, obbligatorio dal 1° gennaio 2025 in procura, all’ufficio del GIP e in tribunale, si estenderà alla Corte d’appello dal 1° luglio 2027 e, per gradi, agli altri uffici penali fino al 2030.

La modifica evita che l’obbligo scatti per tutti gli uffici dal 1° gennaio 2027, come prevedeva il testo precedente. Per avvocati, indagati, imputati e persone offese sapere dove e come si deposita un atto è essenziale, perché un deposito fatto nella forma sbagliata rischia di non produrre effetti.

In breve

  • Dal 1° gennaio 2025 in procura della Repubblica, Procura europea, sezione GIP e tribunale ordinario gli atti si depositano solo in via telematica (art. 111-bis c.p.p. e art. 3 del D.M. 217/2023).
  • Il D.M. 114/2026 fissa le nuove date: Corte d’appello dal 1° luglio 2027, giudice di pace e Cassazione dal 1° gennaio 2028, tribunale per i minorenni dal 1° gennaio 2029, tribunale di sorveglianza dal 1° gennaio 2030.
  • Dove il deposito cartaceo è ancora ammesso, i difensori possono usare la posta elettronica certificata (art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022).
  • Se i sistemi del Ministero non funzionano si deposita su carta e, se nel frattempo scade un termine, si può chiedere la restituzione nel termine (art. 175-bis c.p.p.).

Cosa cambia

Il processo penale telematico si fonda sull’art. 111-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022): in ogni stato e grado del procedimento il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi di malfunzionamento. I tempi di attuazione sono fissati dall’art. 3 del regolamento del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, modificato più volte, da ultimo proprio dal D.M. 114/2026.

Cosa è già obbligatorio

Dal 1° gennaio 2025 il deposito è solo telematico in procura della Repubblica presso il tribunale, nella Procura europea, nella sezione del giudice per le indagini preliminari, nel tribunale ordinario e nella procura generale presso la Corte d’appello per l’avocazione. Le deroghe transitorie sono quasi tutte scadute: il 31 dicembre 2025 quelle per molti atti interni degli uffici e per i procedimenti sulle misure cautelari davanti a GIP e tribunale, il 31 marzo 2026 quelle per riesame, appello cautelare e sequestro probatorio. Resta fino al 31 dicembre 2026, solo per magistrati e uffici, la possibilità di depositare su carta gli atti sulle intercettazioni: il D.M. 114/2026 ha spostato a quella data il termine, prima fissato al 30 giugno 2026.

Il nuovo calendario

Il D.M. 114/2026 ha riscritto i commi 5 e 6 dell’art. 3 e aggiunto il comma 5-bis. Il deposito diventerà esclusivamente telematico:

  • dal 1° luglio 2027 in Corte d’appello e nella procura generale, esclusi la sezione per i minorenni e alcuni procedimenti particolari;
  • dal 1° gennaio 2028 all’ufficio del giudice di pace, in Corte di cassazione, nella procura generale presso la Cassazione e nelle impugnazioni contro i provvedimenti del giudice di pace;
  • dal 1° gennaio 2029 al tribunale per i minorenni, nella relativa procura e nella sezione minorenni della Corte d’appello;
  • dal 1° luglio 2029 nei procedimenti di esecuzione penale;
  • dal 1° gennaio 2030 al tribunale di sorveglianza;
  • dal 1° luglio 2030 nei procedimenti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, la revisione, l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, i rapporti con autorità straniere, le misure di prevenzione e il mandato d’arresto europeo.

Fino a quelle date, negli uffici e nei procedimenti non ancora coinvolti il deposito telematico è una possibilità, dove il Ministero ha attestato la funzionalità dei sistemi, ma non un obbligo: restano ammesse le modalità tradizionali e, per i difensori, la PEC.

Chi riguarda

L’obbligo riguarda i «soggetti abilitati»: da un lato magistrati e personale degli uffici, dall’altro avvocati e altri professionisti che depositano per conto delle parti. Le parti e la persona offesa che compiono personalmente un atto, senza difensore, possono ancora depositarlo su carta (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.), e le parti private possono presentare di persona un’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582, comma 1-bis, c.p.p.). Il deposito telematico non si applica neppure agli atti che, per loro natura, non possono essere acquisiti in copia informatica.

Da quando

Il D.M. 114/2026 si applica dal 30 giugno 2026, giorno della pubblicazione, perché la riforma Cartabia consente al regolamento di fissare i termini di transizione anche senza attendere i normali quindici giorni. Le nuove scadenze vanno dal 1° luglio 2027 al 1° luglio 2030. Per chi segue procedimenti in Sicilia, l’obbligo è già pieno davanti a procure, GIP e tribunali, mentre per le Corti d’appello di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina scatterà il 1° luglio 2027.

Cosa fare adesso

  1. Prima di ogni deposito, verificare l’ufficio e il tipo di procedimento: lo stesso atto può seguire regole diverse in tribunale e in Corte d’appello.
  2. Dove il deposito è telematico, usare il portale del Ministero e conservare le ricevute, che attestano data e ora.
  3. Dove è ancora ammessa la carta, il difensore può usare la PEC secondo l’art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022.
  4. In caso di malfunzionamento, controllare le attestazioni sul Portale dei servizi telematici: nel periodo certificato si deposita in forma analogica e, se è scaduto un termine, si può chiedere la restituzione provando il caso fortuito o la forza maggiore.

Chi è parte di un procedimento, per esempio come persona offesa in un caso di stalking, può chiedere al proprio difensore come e quando sono stati depositati gli atti più importanti. Le regole telematiche pesano anche nel processo civile, come ricorda il caso di un appello dichiarato tardivo dopo la notifica via PEC. Chi non ha mezzi sufficienti può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, previsto anche nel processo penale. I recapiti dello Studio a Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

Fonti

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

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