Stalking: quando è reato, anche sui social, e come difendersi

Atti persecutori anche via WhatsApp e social: quando c’è il reato, come raccogliere le prove, ammonimento, querela entro sei mesi e tutele per la vittima.

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Stalking: quando è reato, anche sui social, e come difendersi

Lo stalking, che il codice penale chiama «atti persecutori», è il reato di chi, con minacce o molestie ripetute, provoca in un’altra persona un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per sé o per i propri cari, oppure la costringe a cambiare le proprie abitudini di vita (art. 612-bis c.p.). Il mezzo non conta: telefonate, appostamenti, messaggi su WhatsApp, commenti sui social e perfino regali indesiderati possono integrarlo.

La pena va da uno a sei anni e sei mesi di reclusione. La vittima può chiedere l’ammonimento del questore o presentare querela e ottenere misure che tengano lontano l’autore. Vediamo quando c’è il reato, come raccogliere le prove e quali strade seguire.

In breve

  • Lo stalking (art. 612-bis c.p.) è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi; la pena aumenta se l’autore è l’ex partner o agisce con strumenti informatici.
  • La querela si presenta entro sei mesi e si può ritirare solo davanti al giudice; se la vittima è minorenne o con disabilità si procede d’ufficio.
  • Prima della querela si può chiedere al questore di ammonire lo stalker: se continua, si procede d’ufficio e la pena è aumentata.
  • La vittima può ottenere il divieto di avvicinamento, anche con braccialetto elettronico, e il patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito.

Quando messaggi, chiamate e regali diventano stalking?

Servono condotte ripetute, non un singolo episodio. Secondo la Cassazione possono bastare anche pochi atti in pochi giorni, persino in un solo giorno, se sono distinti e la loro ripetizione produce uno degli effetti previsti dalla norma. È il caso tipico di chi non accetta la fine di una relazione e tempesta l’ex di telefonate, messaggi e appostamenti.

Anche i gesti in apparenza affettuosi possono contare. Con la sentenza n. 35790 del 2018 la Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che, dopo la rottura, perseguitava l’ex compagna: in quel contesto anche i regali rifiutati erano una forma di imposizione e una richiesta implicita di riprendere la relazione.

Gli effetti sono alternativi, ne basta uno:

  • ansia o paura gravi e perduranti, che secondo la Cassazione si possono ricavare dalle dichiarazioni e dai comportamenti della vittima, senza bisogno di un certificato medico;
  • timore fondato per la propria incolumità o per quella di un familiare o di una persona cara;
  • cambio delle abitudini di vita: cambiare numero di telefono, percorso per andare al lavoro, orari, chiudere i profili social.

Stalking su Facebook, WhatsApp e social: è reato lo stesso?

Sì. Il reato non dipende dal luogo: le molestie via telefono, chat, social network o email integrano gli atti persecutori, e l’uso di strumenti informatici o telematici è un’aggravante. Secondo la Cassazione non importa che le minacce restino «virtuali», se i messaggi sono idonei a destabilizzare una persona comune.

Non esclude il reato nemmeno la possibilità di bloccare il contatto. Se i contenuti offendono la reputazione della vittima davanti ad altri può esserci anche la diffamazione sui social; la diffusione di immagini intime senza consenso è un reato distinto (art. 612-ter c.p.).

La pena è aumentata anche quando l’autore è il coniuge, pure separato o divorziato, o una persona legata alla vittima da una relazione affettiva, attuale o passata. Aumenta fino alla metà se la vittima è minorenne, in gravidanza o con disabilità, o se l’autore è armato o travisato. Dal 17 dicembre 2025 (legge 181/2025) aumenta da un terzo a due terzi se il fatto è commesso contro una donna, in quanto donna, come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio, per limitarne le libertà o in relazione al suo rifiuto di iniziare o proseguire una relazione.

Come raccogliere le prove dello stalking?

Le prove fanno la differenza, sia per l’ammonimento sia per la querela. Prima di bloccare lo stalker conviene conservare tutto:

  1. Salva messaggi e chat con screenshot che mostrino numero o profilo del mittente, data e ora, e non cancellare le conversazioni dal telefono.
  2. Tieni un diario degli episodi, con date, luoghi, eventuali testimoni e conseguenze sulla tua vita quotidiana.
  3. Conserva i registri delle chiamate, le email, i biglietti e i regali ricevuti, le foto di chi si apposta.
  4. Raccogli i certificati del medico, del pronto soccorso o dello psicologo, se hai avuto bisogno di cure.
  5. Indica i testimoni: amici, colleghi e familiari che hanno assistito ai fatti o raccolto le tue confidenze.

Anche la registrazione di una conversazione a cui si partecipa può essere usata come prova. Meglio evitare di rispondere o di accettare incontri «chiarificatori»: ogni contatto rischia di alimentare la persecuzione.

Ammonimento del questore o querela: cosa fare?

Finché non ha presentato querela, la vittima può esporre i fatti alla polizia e chiedere al questore l’ammonimento dello stalker (art. 8 del D.L. 11/2009). Il questore raccoglie informazioni e, se la richiesta è fondata, ammonisce l’autore a tenere una condotta conforme alla legge. È uno strumento rapido, che non apre un processo; se l’ammonito continua, si procede d’ufficio e la pena è aumentata. Dopo la legge 168/2023 l’aumento di pena e la procedibilità d’ufficio valgono anche se l’ammonito perseguita una persona diversa.

La querela si presenta ai carabinieri, alla polizia o alla Procura della Repubblica entro sei mesi, che per la giurisprudenza decorrono dall’ultimo episodio. Una volta presentata, si può ritirare solo nel processo, e non si può ritirare se lo stalking è stato commesso con minacce gravi e ripetute. Si procede d’ufficio se la vittima è minorenne o con disabilità, se il fatto è connesso a un altro reato procedibile d’ufficio o se l’autore era già stato ammonito.

Dopo la denuncia il pubblico ministero deve, di regola, sentire la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (art. 362, c. 1-ter, c.p.p.).

Quali tutele ha la vittima di stalking?

Per un aiuto immediato c’è il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo giorno e notte; in caso di pericolo si chiama il 112.

Domande frequenti

Bastano due episodi per parlare di stalking?

Possono bastare, se sono atti distinti e hanno causato ansia, paura o un cambio di abitudini. Un singolo litigio, invece, non basta: conta il contesto complessivo.

Se blocco lo stalker su WhatsApp il reato c’è lo stesso?

Sì. Secondo la Cassazione la possibilità di bloccare il contatto non esclude il reato. Prima di bloccare, però, conserva le prove dei messaggi ricevuti.

Posso ritirare la querela per stalking?

Solo con una remissione fatta nel processo, davanti al giudice, e non se lo stalking è stato commesso con minacce gravi e ripetute. Se si procede d’ufficio, per esempio perché l’autore era stato ammonito, la remissione non ferma il procedimento.

Ogni situazione di stalking va affrontata con tempestività, anche per scegliere tra ammonimento e querela. Se ti trovi in questa situazione puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per un primo confronto riservato.

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