Indennità di accompagnamento: a chi spetta e come si ottiene

A chi spetta l’indennità di accompagnamento, importo 2026, come si ottiene, cosa succede in caso di ricovero e quali regole valgono per minori e anziani.

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Indennità di accompagnamento: a chi spetta e come si ottiene

L’indennità di accompagnamento spetta alle persone riconosciute invalide totali, cioè al 100%, che non riescono a camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sono in grado di compiere da sole gli atti quotidiani della vita e hanno bisogno di assistenza continua (art. 1 L. 18/1980). Non dipende dal reddito né dall’età: nel 2026 è di 552,57 euro al mese per 12 mensilità, secondo le tabelle INPS allegate alla circolare n. 153 del 19 dicembre 2025.

Questo articolo, pubblicato nel 2018 come panoramica delle prestazioni INPS, è stato aggiornato e riguarda ora l’accompagnamento: requisiti, importo, domanda, ricovero, minori e anziani. Pensione e assegno di invalidità hanno una guida propria.

In breve

  • L’accompagnamento spetta a chi è invalido al 100% e non può camminare senza un aiuto permanente o non può compiere da solo gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
  • Non ci sono limiti di reddito né di età: nel 2026 l’importo è di 552,57 euro al mese per 12 mensilità, esente da imposte.
  • Non spetta durante il ricovero gratuito in un istituto con retta a carico dello Stato o di un ente pubblico.
  • Per i minori valgono le stesse condizioni; l’indennità di frequenza è un’alternativa e non si cumula con l’accompagnamento.

A chi spetta l’indennità di accompagnamento?

Servono due condizioni, accertate dalla commissione medica: un’invalidità totale e permanente e, in alternativa tra loro, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente bisogno di assistenza continua. Non basta la diagnosi: conta quanto la malattia incide sull’autonomia della persona.

Per questo, secondo l’orientamento della Cassazione, l’indennità può spettare anche a chi fisicamente cammina ma, per una demenza o una grave malattia psichica, non è in grado di badare a sé senza una sorveglianza costante: non riconosce i pericoli, non assume da solo i farmaci, non si alimenta o non si veste senza aiuto.

Per chi ha più di 65 anni non si valuta la capacità lavorativa ma la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’età: è il caso frequente degli anziani non autosufficienti, che possono ottenere l’accompagnamento a qualsiasi età. Occorrono inoltre la residenza stabile in Italia e la cittadinanza italiana o europea oppure, per gli stranieri, un regolare titolo di soggiorno.

Quanto spetta nel 2026?

L’importo è di 552,57 euro al mese, pagati per 12 mensilità e aggiornati ogni anno. L’indennità è riconosciuta «al solo titolo della minorazione», come dice la legge: quindi non conta il reddito, né della persona né della famiglia, non è tassata e non è reversibile.

È compatibile con il lavoro e si cumula con la pensione di inabilità, con la quale spesso viene riconosciuta insieme. Non si cumula invece con le indennità analoghe per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio: in questi casi si sceglie il trattamento più favorevole. Chi ha tra 18 e 67 anni e l’invalidità al 100% può chiedere anche la pensione di invalidità civile, che invece dipende dal reddito.

Per gli ultraottantenni con bisogno assistenziale gravissimo e ISEE sociosanitario fino a 6.000 euro, il D.Lgs. 29/2024 prevede in via sperimentale, per il 2025 e il 2026, la prestazione universale, che comprende l’importo dell’accompagnamento e un assegno di assistenza di 850 euro al mese, da usare per pagare una badante regolarmente assunta o servizi di assistenza qualificati. La domanda si presenta all’INPS, nei limiti delle risorse stanziate.

Come si ottiene?

La procedura è quella dell’invalidità civile. Il medico curante compila il certificato medico introduttivo e lo invia online all’INPS, descrivendo con precisione le limitazioni della persona; se il paziente non è trasportabile, il medico lo attesta e la visita si svolge a domicilio. Nelle province dove la riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024) non è ancora in vigore segue la domanda all’INPS, entro 90 giorni, e la visita presso la commissione medica. A Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina, e in molte altre province, si applica già la nuova valutazione di base dell’INPS, in cui il certificato vale come domanda; dal 1° gennaio 2027, salvo proroghe, varrà ovunque.

Per i malati oncologici la visita va fatta entro 15 giorni. Ottenuto il verbale, per il pagamento vanno inviati all’INPS i dati socio-economici, compresi quelli sugli eventuali ricoveri; il diritto decorre di regola dal mese successivo alla domanda. Se l’accompagnamento viene negato, il verbale si contesta con l’accertamento tecnico preventivo, spiegato nella guida al ricorso per invalidità civile e accompagnamento.

Cosa succede in caso di ricovero?

La legge esclude l’indennità per chi è ricoverato gratuitamente in istituto, cioè con retta interamente a carico dello Stato o di un ente pubblico: in quel periodo l’assistenza è già garantita dalla struttura. Per questo i ricoveri vanno comunicati all’INPS, che ogni anno chiede di dichiararli.

Se la retta è pagata in tutto o in parte dalla famiglia, il ricovero non è gratuito e l’indennità resta dovuta. Anche per i ricoveri in ospedale, secondo l’orientamento della Cassazione, l’indennità può spettare quando la struttura non assicura tutta l’assistenza quotidiana di cui la persona ha bisogno e questa ricade sui familiari. Sono valutazioni da fare caso per caso, con la documentazione del ricovero.

Cosa spetta ai minori?

Ai minori l’accompagnamento spetta alle stesse condizioni: impossibilità di camminare senza aiuto o bisogno di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana. In alternativa, se il minore ha difficoltà persistenti ma non così gravi, esiste l’indennità di frequenza, legata alla frequenza di scuole, centri di terapia o riabilitazione e a un limite di reddito; le due prestazioni non si cumulano.

Al compimento dei 18 anni il minore titolare di accompagnamento riceve le prestazioni previste per gli invalidi maggiorenni senza nuovi accertamenti sanitari, se ha gli altri requisiti (art. 25, comma 6, D.L. 90/2014).

Domande frequenti

Con la legge 104 spetta automaticamente l’accompagnamento?

No. Il riconoscimento dell’handicap grave e l’accompagnamento sono valutazioni distinte, con requisiti diversi: si può avere l’uno senza l’altro. La legge 104 riguarda soprattutto permessi e agevolazioni per chi lavora e assiste un familiare.

L’accompagnamento si perde se si superano certi redditi?

No. Non ci sono limiti di reddito né per la persona né per la famiglia, e l’indennità è compatibile con il lavoro. Conta solo la condizione sanitaria, che può essere rivista se il verbale prevede una revisione.

Chi incassa l’accompagnamento se la persona non può gestire i propri soldi?

L’indennità è della persona con disabilità. Se non è in grado di amministrarla, i familiari possono chiedere al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, che la gestisce nel suo interesse.

Un accompagnamento negato o revocato può dipendere da come sono state descritte le limitazioni o da una valutazione sanitaria discutibile. Se volete capire se vi spetta o come contestare un verbale, lo Studio può valutare il caso nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza: i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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