Contro il verbale che nega o riduce l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento si fa ricorso al giudice del lavoro entro sei mesi, con una fase obbligatoria chiamata accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.): un medico nominato dal tribunale rivaluta le condizioni di salute e, se nessuno contesta la sua relazione, il giudice la omologa e l’INPS paga.
Il ricorso amministrativo all’INPS non esiste più: la legge lo ha abolito e oggi l’unica strada è quella giudiziaria (art. 42, comma 3, D.L. 269/2003). Vediamo termini, fasi, arretrati, costi e cosa cambia con la riforma della disabilità.
In breve
- Il ricorso va depositato entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza (art. 42, comma 3, D.L. 269/2003).
- Il primo passo obbligatorio è l’accertamento tecnico preventivo davanti al tribunale del luogo di residenza (art. 445-bis c.p.c.).
- Dopo la relazione del consulente ci sono 30 giorni per dichiarare il dissenso; senza dissenso il giudice omologa e l’INPS paga entro 120 giorni.
- Sotto determinate soglie di reddito non si paga il contributo unificato e, se si perde, non si pagano le spese dell’INPS.
Quando conviene fare ricorso per invalidità civile?
Il ricorso serve quando il verbale della commissione medica riconosce una percentuale troppo bassa, per esempio sotto il 74% che dà accesso all’assegno mensile, oppure nega l’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza per un minore o la disabilità grave della legge 104. I requisiti delle singole prestazioni sono spiegati nella guida sull’invalidità civile: qui ci occupiamo solo di come contestare il verbale.
Prima di decidere conviene far leggere verbale e cartelle cliniche a un medico legale di fiducia. Se le malattie documentate giustificano una valutazione diversa, il ricorso può essere fondato; se invece la situazione è peggiorata dopo la visita, a volte è più utile una nuova domanda di aggravamento.
Entro quanto tempo si fa ricorso?
La domanda al giudice va proposta entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza. Scaduto il termine, per quella domanda non si può più agire: bisogna ripartire con una nuova domanda amministrativa, perdendo gli arretrati legati alla prima.
Conviene annotare subito la data in cui il verbale è arrivato, per posta, via PEC o nel fascicolo online dell’INPS, e segnare la scadenza, magari con il nostro strumento per il calcolo delle scadenze. Il deposito della richiesta di accertamento interrompe anche la prescrizione (art. 445-bis, comma 3, c.p.c.).
Come funziona l’accertamento tecnico preventivo?
L’accertamento tecnico preventivo, spesso chiamato ATP, è una fase in cui il tribunale verifica soltanto le condizioni sanitarie. È una condizione di procedibilità: senza ATP la causa non può andare avanti. Le tappe sono queste:
- Ricorso al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo di residenza: per chi vive a Mussomeli è il Tribunale di Caltanissetta, per chi vive a Palermo quello di Palermo. Si allegano verbale e documentazione medica.
- Nomina del consulente: il giudice incarica un medico, il consulente tecnico d’ufficio (CTU), che visita la persona ed esamina i documenti. L’INPS partecipa con un proprio medico e il ricorrente può farsi assistere da un medico legale di parte.
- Relazione: il CTU deposita le conclusioni e la cancelleria le comunica alle parti.
- Omologa: se nessuno contesta entro 30 giorni, il giudice omologa l’accertamento con un decreto che non si può impugnare.
- Pagamento: l’INPS verifica gli altri requisiti, come reddito e residenza, e paga entro 120 giorni.
I tempi dipendono dal carico del tribunale e dalla disponibilità dei consulenti: tra il deposito del ricorso e l’omologa passano di regola diversi mesi.
Cosa succede se non si è d’accordo con il consulente?
Se la relazione è sfavorevole, il ricorrente può depositare la dichiarazione di dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione. Lo stesso può fare l’INPS, se la relazione dà ragione al cittadino. Chi ha dichiarato il dissenso deve poi depositare, entro altri 30 giorni, il ricorso che avvia la causa vera e propria, indicando subito i motivi specifici della contestazione, pena l’inammissibilità (art. 445-bis, comma 6, c.p.c.).
Nel giudizio il tribunale può disporre una nuova consulenza. La sentenza non è appellabile: resta solo il ricorso in Cassazione per violazioni di legge. Per questo la contestazione va costruita bene fin dall’inizio, di solito con un medico legale che indichi gli errori del consulente.
Si recuperano gli arretrati?
Sì. Se il consulente accerta che i requisiti c’erano già al momento della domanda, la prestazione spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con gli interessi. Se il peggioramento è successivo, gli arretrati decorrono dalla data indicata dal consulente.
Per l’indennità di accompagnamento non ci sono limiti di reddito; per l’assegno mensile e la pensione di inabilità, invece, l’INPS controlla il reddito personale prima di pagare. Dopo l’omologa conviene quindi inviare subito i dati socio-economici richiesti, anche tramite patronato.
Quanto costa il ricorso e serve un avvocato?
In pratica serve un avvocato, perché il ricorso va redatto e depositato per via telematica e poi seguito in tutte le fasi. I costi sono però contenuti da alcune regole di favore:
- Contributo unificato: non si paga se il reddito imponibile dell’ultima dichiarazione non supera il triplo della soglia per il patrocinio a spese dello Stato; sopra, è dovuto in misura ridotta (art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002).
- Spese se si perde: chi ha un reddito non superiore al doppio della stessa soglia, e lo dichiara nel ricorso, non può essere condannato a pagare le spese dell’INPS (art. 152 disp. att. c.p.c.).
- Patrocinio a spese dello Stato: sotto la soglia di reddito il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato, come spieghiamo nella guida sul patrocinio a spese dello Stato.
Se il ricorso è accolto, di regola le spese legali sono a carico dell’INPS. Le soglie vengono aggiornate periodicamente e vanno verificate al momento del deposito.
Cosa cambia con la riforma della disabilità?
Nelle province dove è in sperimentazione il D.Lgs. 62/2024 (in Sicilia Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina) il vecchio verbale è sostituito dal certificato unico rilasciato dall’INPS dopo la valutazione di base; dal 1° gennaio 2027, salvo proroghe, varrà in tutta Italia. Cambia la fase amministrativa, non il modo di contestarla: la riforma non ha modificato l’art. 445-bis c.p.c., quindi anche contro il nuovo certificato si procede con ricorso e accertamento tecnico preventivo.
Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole per un ricorso di invalidità civile?
Dipende dal tribunale e dal calendario dei consulenti. Se non ci sono contestazioni, dopo l’omologa l’INPS ha 120 giorni per pagare; se si apre la causa dopo il dissenso, i tempi si allungano.
Ho superato i sei mesi: cosa posso fare?
Il ricorso contro quel verbale non è più possibile. Si può presentare una nuova domanda, partendo da un nuovo certificato medico: se accolta, la prestazione decorrerà dalla nuova domanda.
Il ricorso vale anche per la legge 104?
Sì. L’accertamento tecnico preventivo riguarda anche le controversie su handicap e disabilità, oltre che su invalidità civile, cecità e sordità civile, pensione di inabilità e assegno di invalidità dei lavoratori (art. 445-bis c.p.c.).
Ogni verbale va letto insieme alla documentazione medica, e la scelta tra ricorso e nuova domanda dipende dal caso concreto. Se vuoi una valutazione prima che scadano i sei mesi, possiamo esaminare insieme le carte: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



