L’ordine di protezione è il provvedimento con cui il giudice civile, su richiesta di chi subisce violenze o gravi prevaricazioni dal coniuge, dal partner o da un altro convivente, ordina a chi le commette di smettere, di lasciare la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.). Si chiede con un ricorso al tribunale, anche senza avvocato, e nei casi urgenti il giudice può emetterlo subito, prima di sentire l’altra parte.
Se siete in pericolo adesso, chiamate il 112. Per parlare con qualcuno in modo riservato c’è il 1522, numero antiviolenza gratuito attivo 24 ore su 24, anche via chat. Qui spieghiamo quando si può chiedere l’ordine, cosa contiene, quanto dura, cosa rischia chi lo viola e i rapporti con denuncia e separazione.
In breve
- L’ordine di protezione si chiede quando il coniuge o il convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro, anche a convivenza finita (art. 473-bis.69 c.p.c.).
- Il ricorso si presenta al tribunale del luogo in cui la vittima risiede o ha domicilio, o al giudice della separazione in corso; se c’è urgenza il giudice provvede subito e fissa l’udienza entro 15 giorni (art. 473-bis.71 c.p.c.).
- L’ordine dura al massimo un anno e può essere prorogato solo per gravi motivi (art. 473-bis.70 c.p.c.).
- Chi lo viola commette reato ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis c.p.).
Quando si può chiedere un ordine di protezione?
La legge richiede una condotta del coniuge o di un altro convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro. Non servono una denuncia né una condanna: conta la gravità di ciò che accade in famiglia. Rientrano, per esempio, percosse e minacce, umiliazioni continue, il controllo ossessivo del telefono e delle uscite, il divieto di disporre del proprio denaro.
La tutela riguarda coniugi, uniti civilmente e conviventi, ma anche altri familiari che vivono sotto lo stesso tetto, come un figlio adulto violento verso i genitori. Dopo la riforma Cartabia l’ordine si può ottenere anche quando la convivenza è già cessata, per esempio contro l’ex partner che continua a perseguitare chi se n’è andato. Se la condotta può danneggiare dei figli minorenni, le misure possono essere adottate dal tribunale per i minorenni, anche su richiesta del pubblico ministero.
Cosa può ordinare il giudice e quanto dura l’ordine?
Con il decreto il giudice può disporre una o più di queste misure (art. 473-bis.70 c.p.c.):
- Cessazione della condotta: l’ordine di smettere con violenze, minacce e vessazioni.
- Allontanamento dalla casa familiare di chi ha tenuto la condotta.
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima: il posto di lavoro, la casa della famiglia d’origine o di altri parenti, le scuole dei figli.
- Sostegno: l’intervento dei servizi sociali e di centri o associazioni che assistono le vittime.
- Assegno periodico a favore dei conviventi rimasti senza mezzi adeguati, che il giudice può far versare direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, trattenendolo dallo stipendio.
Il giudice stabilisce anche come eseguire l’ordine e può disporre l’intervento della forza pubblica. L’ordine dura al massimo un anno; può essere prorogato, su richiesta della vittima o del pubblico ministero se ci sono minori, solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
Come si presenta la richiesta e quanto tempo ci vuole?
- Mettersi al sicuro: in caso di pericolo il 112; per un aiuto riservato il 1522 o un centro antiviolenza; dopo un’aggressione, il pronto soccorso, che rilascia un referto.
- Raccogliere gli elementi: referti, fotografie, messaggi, nomi di chi ha assistito ai fatti, eventuali denunce o interventi delle forze dell’ordine.
- Depositare il ricorso al tribunale del luogo in cui si risiede o si ha domicilio: per chi vive a Palermo il Tribunale di Palermo, per chi vive nel nisseno di solito quello di Caltanissetta. Si può fare anche personalmente (art. 473-bis.71 c.p.c.), ma un avvocato aiuta a scegliere le misure e a preparare l’udienza.
- Decreto d’urgenza: se c’è urgenza il giudice può emettere subito l’ordine senza sentire l’altra parte, fissando l’udienza entro 15 giorni; chi ha fatto ricorso ha al massimo 8 giorni per notificare ricorso e decreto.
- Udienza: il giudice sente le parti e conferma, modifica o revoca l’ordine. Contro la decisione si può proporre reclamo al tribunale in composizione collegiale entro dieci giorni, ma il reclamo non sospende l’ordine.
La persona offesa da maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002): se la deroga valga anche per la causa civile va verificato caso per caso. I requisiti generali sono nella guida sul patrocinio a spese dello Stato.
Cosa succede se l’ordine di protezione non viene rispettato?
Violare l’ordine è un reato. Dal 2023 l’art. 387-bis c.p. punisce chi elude l’ordine di protezione, o un provvedimento con lo stesso contenuto preso nella causa di separazione o di divorzio, con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi: è la stessa pena prevista per chi viola l’allontanamento o il divieto di avvicinamento disposti dal giudice penale. In precedenza la violazione ricadeva nell’art. 388 c.p., con pene più lievi.
Ogni violazione va segnalata subito alle forze dell’ordine, chiamando il 112 se c’è pericolo, e documentata con messaggi, fotografie e testimoni.
Ordine di protezione, denuncia e separazione: come si coordinano?
La strada civile e quella penale sono indipendenti e possono procedere insieme. Con la denuncia si avvia il procedimento per reati come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di cui parliamo nell’articolo sullo stalking. Il giudice penale può disporre misure analoghe, come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), anche con il braccialetto elettronico. La vittima può poi chiedere il risarcimento nel processo con la costituzione di parte civile.
Se tra le stesse persone pende già una causa di separazione, di divorzio o sull’affidamento dei figli, la richiesta va al giudice di quella causa (art. 473-bis.71 c.p.c.); altrimenti si può inserire nel ricorso che la avvia. Quando emergono violenze il processo segue regole speciali (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.): il giudice può adottare le stesse misure dell’ordine di protezione, regola le visite ai figli in modo da non comprometterne la sicurezza e non può avviare la mediazione familiare (art. 473-bis.43 c.p.c.). Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, le violenze giustificano di per sé l’addebito della separazione; come funziona la causa è spiegato nella guida su separazione consensuale e giudiziale.
Domande frequenti
Se la casa è del partner violento, può essere allontanato lo stesso?
Sì. L’allontanamento riguarda l’uso della casa, non la proprietà: il giudice può ordinarlo anche a chi è proprietario o intestatario del contratto di affitto, per il tempo in cui l’ordine è efficace.
Se me ne vado di casa per sfuggire alle violenze rischio l’abbandono del tetto coniugale?
No: allontanarsi per proteggersi da violenze e minacce è una giusta causa. Conviene però muoversi con l’assistenza di un centro antiviolenza o di un avvocato, come spiegato nella guida sull’abbandono del tetto coniugale, soprattutto se ci sono figli.
L’ordine di protezione vale anche se non siamo sposati?
Sì. Riguarda chiunque conviva, o abbia convissuto, con l’autore delle condotte: coniugi, uniti civilmente, conviventi di fatto e altri familiari. Non è necessario che ci siano figli.
Chiedere aiuto è un passo difficile, e scegliere lo strumento giusto tra ordine di protezione, denuncia e ricorso di separazione richiede attenzione ai tempi e alle prove. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può aiutarvi a valutare con riservatezza la vostra situazione e le misure più adatte: potete contattarci per un primo colloquio.



