I maltrattamenti in famiglia sono il reato di chi sottopone un familiare, un convivente o una persona affidata alle sue cure a violenze, minacce, umiliazioni o vessazioni ripetute, che rendono la vita quotidiana dolorosa: l’art. 572 c.p. li punisce con la reclusione da tre a sette anni. Si procede d’ufficio: basta una denuncia, anche di un vicino o di un medico, e il procedimento non si ferma se la vittima ci ripensa.
Se siete in pericolo adesso, chiamate il 112. Per parlare con qualcuno in modo riservato c’è il 1522, numero antiviolenza e stalking gratuito, attivo giorno e notte. Qui spieghiamo quando c’è il reato, cosa succede dopo la denuncia con il «codice rosso», come si allontana chi usa violenza e quali aiuti sono previsti.
In breve
- I maltrattamenti contro familiari e conviventi sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con aumenti se il fatto coinvolge minori, donne incinte o persone con disabilità (art. 572 c.p.).
- Si procede d’ufficio: la denuncia non si ritira e il pubblico ministero deve sentire la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (art. 362, c. 1-ter, c.p.p.).
- Il giudice può allontanare da casa chi maltratta e vietargli di avvicinarsi, anche con il braccialetto elettronico; chi viola queste misure commette un nuovo reato (art. 387-bis c.p.).
- La vittima può avere un avvocato a spese dello Stato anche se supera i limiti di reddito (art. 76, c. 4-ter, d.P.R. 115/2002).
Quando si parla di maltrattamenti in famiglia?
Il reato richiede una condotta abituale: non un singolo litigio, ma una serie di episodi che, nel loro insieme, creano un clima di sopraffazione. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione non servono per forza le percosse: possono bastare insulti e umiliazioni continue, minacce, il controllo ossessivo del telefono e delle uscite, l’isolamento da amici e parenti, il divieto di disporre del proprio denaro.
La tutela riguarda familiari e conviventi, ma anche chi è sottoposto all’autorità dell’autore o gli è affidato per educazione, cura, vigilanza o lavoro, come un anziano assistito in casa. Dal 17 dicembre 2025 la legge 181/2025 l’ha estesa a chi non convive più con l’autore, se tra loro c’è un legame nato dalla filiazione, come due ex partner con un figlio. Negli altri casi, le persecuzioni dell’ex non convivente rientrano di regola nello stalking.
La pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi. Aumenta da un terzo alla metà se è un atto di odio, discriminazione, controllo o dominio sulla donna in quanto donna, o una reazione al suo rifiuto di iniziare o proseguire una relazione. Il minorenne che assiste ai maltrattamenti è considerato persona offesa.
Cosa succede dopo la denuncia? Il codice rosso
La denuncia si presenta a carabinieri, polizia o procura; come si fa in pratica è spiegato nella guida su querela e denuncia. Non c’è un termine da rispettare, ma denunciare presto aiuta a conservare le prove e ad attivare le protezioni. Il cosiddetto codice rosso (legge 69/2019), rafforzato dalla legge 168/2023, impone tempi rapidi:
- Comunicazione immediata: la polizia giudiziaria riferisce subito al pubblico ministero, anche a voce (art. 347 c.p.p.).
- Ascolto della vittima: il pubblico ministero sente la persona offesa e chi ha denunciato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato; se la vittima lo chiede motivando, di regola la ascolta personalmente (art. 362 c.p.p.).
- Misure di protezione: entro trenta giorni dall’iscrizione il pubblico ministero valuta se chiederle, e il giudice decide entro venti giorni dalla richiesta (art. 362-bis c.p.p.).
- Archiviazione: se il pubblico ministero chiede di archiviare, la vittima riceve sempre l’avviso e ha trenta giorni per opporsi (art. 408 c.p.p.).
La denuncia non si può ritirare: il procedimento prosegue sulla base delle prove. Referti del pronto soccorso, fotografie, messaggi, testimoni e un diario degli episodi sono spesso decisivi.
Come si allontana il familiare violento?
Il processo penale offre strumenti diversi a seconda dell’urgenza:
- Arresto: in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) ed è possibile entro 48 ore dal fatto se video o foto lo documentano in modo inequivocabile (art. 382-bis c.p.p.).
- Allontanamento d’urgenza: se c’è un grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità della vittima, polizia o pubblico ministero possono allontanare subito l’autore da casa (art. 384-bis c.p.p.).
- Allontanamento dalla casa familiare: il giudice ordina di lasciare la casa e di non rientrarvi, può vietare di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e imporre un assegno per i familiari rimasti senza mezzi (art. 282-bis c.p.p.).
- Divieto di avvicinamento: tiene l’autore lontano da casa, lavoro e altri luoghi abituali della vittima, anche senza convivenza (art. 282-ter c.p.p.).
Di regola queste misure comportano il braccialetto elettronico, con una distanza minima di mille metri: se l’indagato non acconsente, il giudice applica una misura più grave. Chi viola l’allontanamento o il divieto di avvicinamento commette il reato previsto dall’art. 387-bis c.p. e rischia l’arresto.
Esistono anche strade fuori dal processo. Il questore può ammonire l’autore di episodi di violenza domestica, anche su segnalazione di terzi e senza querela; se l’ammonito continua, si procede d’ufficio e le pene aumentano (art. 3 D.L. 93/2013). Sul piano civile il tribunale può emettere un ordine di protezione con allontanamento e divieto di avvicinamento, anche nella causa di separazione.
Quali aiuti ha la vittima di maltrattamenti?
- 1522 e centri antiviolenza: ascolto gratuito e anonimo, anche via chat, e orientamento verso i centri antiviolenza e le case rifugio più vicini.
- Avvocato gratuito: la persona offesa da maltrattamenti può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato oltre i limiti di reddito; le regole generali sono nella guida al patrocinio a spese dello Stato.
- Congedo dal lavoro: la lavoratrice inserita in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali o da un centro antiviolenza ha diritto a un congedo retribuito fino a tre mesi in tre anni (art. 24 D.Lgs. 80/2015).
- Risarcimento: si chiede nel processo penale con la costituzione di parte civile o con una causa civile.
Le violenze pesano anche su separazione e affidamento: quando emergono, il giudice della famiglia segue regole speciali, non può avviare la mediazione familiare e regola le visite in modo da proteggere i figli.
Cosa rischia chi è accusato di maltrattamenti?
Anche chi è accusato ha diritto a una difesa effettiva, e i fatti vanno accertati nel processo. Contro l’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva si può chiedere il riesame entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notifica (art. 309 c.p.p.). Nel frattempo è essenziale rispettare le prescrizioni ed evitare ogni contatto con la persona offesa, anche tramite messaggi o altre persone.
In caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con esito favorevole, a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni (art. 165 c.p.).
Domande frequenti
Se ritiro la denuncia il processo si ferma?
No. I maltrattamenti sono procedibili d’ufficio: la denuncia porta i fatti a conoscenza dell’autorità, poi il procedimento va avanti indipendentemente da chi l’ha presentata.
Le violenze solo psicologiche sono maltrattamenti?
Sì, se sono abituali. Umiliazioni, minacce, controllo e isolamento ripetuti nel tempo possono integrare il reato anche senza lesioni fisiche, quando creano un regime di vita vessatorio.
Posso andarmene di casa con i figli?
Allontanarsi per proteggersi è legittimo, ma conviene farlo con il supporto di un centro antiviolenza o di un avvocato e chiedere subito al giudice di regolare l’affidamento dei figli.
Uscire da una situazione di maltrattamenti è difficile, e ogni storia richiede tempi e strumenti propri. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può ascoltarvi con riservatezza e aiutarvi a scegliere tra denuncia, misure di protezione e cause civili: potete contattarci per un primo colloquio.



