Mantenimento alla moglie nella separazione: quando non è dovuto

Quando al coniuge separato spetta l’assegno di mantenimento e quando no: redditi adeguati, capacità di lavoro, addebito, nuova convivenza. Come si calcola e come si modifica.

Aggiornato il

5 min di lettura

Mantenimento alla moglie nella separazione: quando non è dovuto

Il mantenimento alla moglie nella separazione non è dovuto quando lei ha redditi propri adeguati o potrebbe procurarseli, quando la separazione le è stata addebitata o quando ha iniziato una convivenza stabile con un nuovo partner. La regola è nell’art. 156 c.c.: l’assegno spetta al coniuge a cui non è addebitabile la separazione e che non ha adeguati redditi propri, e vale allo stesso modo se a chiederlo è il marito.

Questa guida riguarda la separazione. Con il divorzio l’assegno di mantenimento viene sostituito dall’assegno divorzile, che segue criteri diversi: ne parliamo nella guida su quando spetta e come si calcola l’assegno divorzile.

In breve

  • Nella separazione l’assegno spetta al coniuge senza addebito che non ha redditi adeguati (art. 156 c.c.).
  • Secondo la Cassazione, nella separazione conta ancora il tenore di vita consentito dalle risorse della coppia, perché il matrimonio non è sciolto.
  • Non è dovuto se non c’è divario economico, se chi lo chiede può lavorare e resta inattivo, se ha l’addebito o se convive stabilmente con un’altra persona.
  • Si modifica o si revoca solo con un provvedimento del giudice, quando sopravvengono giustificati motivi.

Quando spetta il mantenimento al coniuge separato?

Con la separazione i coniugi smettono di vivere insieme, ma restano sposati: il dovere di assistenza materiale non si estingue, cambia forma. Per questo il giudice, se uno dei due non ha mezzi sufficienti, pone a carico dell’altro un assegno periodico, di solito mensile.

Servono tre condizioni: una differenza economica apprezzabile tra i coniugi, la mancanza di redditi adeguati in capo a chi chiede l’assegno e l’assenza di addebito a suo carico. «Adeguati», secondo la giurisprudenza, significa sufficienti a mantenere un tenore di vita analogo a quello reso possibile, durante il matrimonio, dalle risorse complessive della coppia. È la principale differenza con il divorzio, dove il tenore di vita non è più il riferimento.

Già alla prima udienza il giudice può fissare un assegno provvisorio, valido fino alla decisione finale. Nella separazione consensuale, invece, sono i coniugi a stabilire se e quanto versare, e il tribunale recepisce l’accordo.

In quali casi il mantenimento non è dovuto?

Non c’è divario economico

È il caso più semplice: se redditi e patrimoni dei coniugi sono simili, l’assegno non spetta. Contano anche immobili, risparmi e rendite, non solo lo stipendio. Se si sospetta che l’altro nasconda redditi, il giudice può disporre indagini anche tramite la polizia tributaria (art. 473-bis.2 c.p.c.).

Chi lo chiede può lavorare ma resta inattivo

La capacità di lavoro conta come un reddito. Se il coniuge, per età, salute e preparazione, può trovare un’occupazione e resta inattivo per scelta, il giudice può negare o ridurre l’assegno. La valutazione è concreta: pesano gli anni trascorsi fuori dal lavoro, magari per una scelta condivisa con l’altro coniuge, e le reali opportunità del territorio.

In giudizio è quindi utile documentare di essersi attivati: curriculum inviati, iscrizione al centro per l’impiego, partecipazione a concorsi e selezioni. Un generico «non trovo lavoro» di solito non basta.

La separazione è stata addebitata

Il coniuge a cui il giudice addebita la separazione, per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio come l’infedeltà o l’abbandono della casa senza giusta causa, perde il diritto al mantenimento e conserva solo gli alimenti se è in stato di bisogno (art. 156 c.c.): presupposti e prove sono spiegati nella guida su abbandono del tetto coniugale e addebito.

C’è una nuova convivenza stabile

Se chi riceve l’assegno inizia una convivenza stabile con un nuovo partner, secondo la Cassazione l’obbligo di mantenimento di regola cessa, perché ai bisogni comuni provvede la nuova famiglia di fatto. Non basta una frequentazione: servono coabitazione e un progetto di vita condiviso, che chi paga deve dimostrare. Anche in questo caso occorre una decisione del giudice.

Se la convivenza avviene nella casa familiare assegnata, le conseguenze sulla casa seguono regole proprie, spiegate nella guida sulla casa coniugale nella separazione.

Come si calcola l’importo?

L’entità dell’assegno è determinata «in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato» (art. 156, secondo comma, c.c.). Non ci sono tabelle: il giudice confronta la situazione complessiva dei due coniugi e considera, tra l’altro:

  • redditi e patrimoni di entrambi, compresi immobili e rendite;
  • la casa familiare: chi la riceve in assegnazione ha un vantaggio economico di cui si tiene conto;
  • la durata del matrimonio e la capacità di lavoro di chi chiede l’assegno;
  • gli altri obblighi di chi paga, a partire dal mantenimento dei figli.

Nella causa ciascuno deposita dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni. L’assegno per il coniuge è distinto da quello per i figli, che si calcola con criteri propri: vedi la guida sull’assegno di mantenimento dei figli.

Si può modificare o revocare l’assegno?

Sì. Se sopravvengono giustificati motivi, il giudice può revocare o modificare l’assegno su richiesta di uno dei coniugi (art. 156 c.c. e art. 473-bis.29 c.p.c.). Sono motivi tipici la perdita del lavoro di chi paga, un impiego stabile di chi riceve o una convivenza sopravvenuta.

Fino alla nuova decisione l’assegno resta dovuto: chi smette di pagare rischia il pignoramento e, nei casi più gravi, un processo penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.).

Con il divorzio l’assegno di mantenimento non prosegue in automatico: il giudice decide da capo, secondo i criteri dell’assegno divorzile.

Domande frequenti

La moglie che non ha mai lavorato ha sempre diritto al mantenimento?

Spesso sì, se non ha redditi e la scelta di dedicarsi alla famiglia era condivisa. Il giudice valuta però età, salute e possibilità concrete di trovare un lavoro: a una persona giovane e qualificata l’assegno può essere negato o ridotto.

Il marito può chiedere il mantenimento alla moglie?

Sì. L’art. 156 c.c. parla di «coniuge», senza distinzioni: se è il marito ad avere redditi inadeguati e la separazione non gli è addebitata, l’assegno può essere posto a carico della moglie.

L’assegno di mantenimento si può scaricare dalle tasse?

Sì, per la parte destinata al coniuge: chi lo paga lo deduce dal reddito e chi lo riceve lo dichiara come reddito (artt. 10 e 50 TUIR). Non è deducibile, invece, la quota per i figli.

Se devi chiedere un assegno di mantenimento, contestarlo o farlo rivedere, conviene partire da redditi, spese e storia del matrimonio ben documentati. Per una valutazione del caso concreto puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.