Assegno divorzile: quando spetta, come si calcola e quando finisce

Chi ha diritto all’assegno di divorzio, come il giudice ne fissa l’importo dopo le Sezioni Unite del 2018 e quando si riduce o finisce: nuove nozze, convivenza, revisione.

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Assegno divorzile: quando spetta, come si calcola e quando finisce

L’assegno divorzile spetta all’ex coniuge che, dopo il divorzio, non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, comma 6, della legge 898/1970). Dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Cassazione non serve più a garantire il tenore di vita del matrimonio: l’importo si calcola guardando soprattutto al contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell’altro, alla durata del matrimonio e alle possibilità di lavoro di chi lo chiede.

È un assegno diverso da quello fissato nella separazione, che segue regole proprie e di cui parliamo nella guida sul mantenimento al coniuge separato. Qui vediamo quando spetta l’assegno di divorzio, come si arriva alla cifra e quando si può ridurre o perdere.

In breve

  • L’assegno divorzile spetta a chi non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, comma 6, L. 898/1970).
  • Dalle Sezioni Unite del 2018 ha funzione assistenziale e compensativo-perequativa: non si guarda più al tenore di vita della coppia.
  • Cessa se chi lo riceve si risposa; una nuova convivenza stabile fa venir meno la parte assistenziale, non quella compensativa (Cass. SU n. 32198/2021).
  • Si può versare in un’unica soluzione solo con l’accordo delle parti e se il tribunale la ritiene equa: dopo non si possono chiedere altre somme.

Quando spetta l’assegno divorzile?

La legge chiede al giudice di valutare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio e i redditi di entrambi, tutto anche in rapporto alla durata del matrimonio. L’assegno è dovuto quando l’ex coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, come l’età, la salute o la lunga assenza dal mondo del lavoro.

Può chiederlo la moglie come il marito: conta la situazione economica, non il ruolo nella coppia. Spetta a chi lo chiede provare i presupposti, cioè lo squilibrio economico e le sue cause.

Non basta guadagnare meno dell’ex: se chi chiede l’assegno può mantenersi, o potrebbe farlo con un lavoro adatto alla sua età e preparazione, il diritto di regola non sorge.

Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite del 2018?

Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto nato l’anno prima con la cosiddetta sentenza Grilli, che aveva sostituito il criterio del tenore di vita con quello della sola autosufficienza economica. Secondo le Sezioni Unite l’assegno divorzile ha funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa: serve ad aiutare chi non ce la fa da solo, ma anche a riconoscere il contributo che ha dato alla famiglia e a riequilibrare le posizioni dei due ex coniugi.

Il giudice applica un criterio composito. Prima confronta le condizioni economiche e patrimoniali delle parti; se c’è uno squilibrio rilevante, ne verifica le cause. Pesa in particolare se lo squilibrio dipende da scelte condivise durante il matrimonio, per esempio la rinuncia al lavoro o alla carriera per occuparsi dei figli e della casa, che ha permesso all’altro di aumentare redditi e patrimonio. Una scelta unilaterale di non lavorare, invece, non merita compensazione.

Come si calcola l’importo dell’assegno?

Non esiste una formula o una tabella: la cifra dipende dal caso concreto. Il giudice considera soprattutto:

  • la durata del matrimonio, per la quale la Cassazione dà rilievo anche alla convivenza stabile che ha preceduto le nozze: un’unione breve giustifica di rado una componente compensativa rilevante;
  • il contributo alla famiglia: lavoro domestico e di cura, aiuto nell’attività dell’altro, rinunce professionali;
  • età, salute e capacità di lavoro di chi chiede l’assegno, valutate in concreto;
  • redditi e patrimoni di entrambi, compresi immobili, risparmi e disponibilità della casa.

Nella causa ciascuno deposita le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 c.p.c.). Se i dati non convincono, il giudice può disporre indagini su redditi e patrimoni, anche tramite la polizia tributaria (art. 473-bis.2 c.p.c.).

Fissato l’importo, l’assegno si adegua automaticamente, almeno agli indici di svalutazione monetaria, secondo il criterio indicato nella sentenza (art. 5, comma 7). Per i figli si fissa invece un contributo separato, con regole proprie: le trovi nella guida sull’assegno di mantenimento dei figli.

Cosa succede se l’ex si risposa o va a convivere?

Se chi riceve l’assegno si risposa, l’obbligo cessa per legge (art. 5, comma 10).

La nuova convivenza stabile non ha lo stesso effetto automatico. Con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021 le Sezioni Unite hanno chiarito che, se l’ex coniuge forma una nuova famiglia di fatto, viene meno la parte assistenziale dell’assegno, perché ai suoi bisogni provvede ormai il nuovo nucleo. Può però restare la componente compensativa, se chi riceve l’assegno prova il contributo dato alla famiglia durante il matrimonio e i sacrifici fatti.

Conta una convivenza stabile e duratura, non una relazione occasionale: il giudice la ricava da elementi concreti come la coabitazione, la residenza comune, i figli della nuova coppia, i conti o le spese condivise.

Si può pagare l’assegno una volta sola?

Sì, se le parti sono d’accordo e il tribunale ritiene equa la somma: è la cosiddetta liquidazione una tantum (art. 5, comma 8). Dopo il pagamento non si può chiedere nessun’altra somma, neppure se la situazione cambia. Nel divorzio con negoziazione assistita la valutazione di equità la fanno gli avvocati, certificando l’accordo (art. 6, comma 3-bis, D.L. 132/2014); nel divorzio in Comune l’una tantum non è ammessa.

La scelta ha anche effetti fiscali e previdenziali. L’assegno periodico è deducibile per chi lo versa e costituisce reddito per chi lo riceve (artt. 10 e 50 TUIR); la somma una tantum non è deducibile, come ha confermato la Corte costituzionale nel 2001. Inoltre, secondo la Cassazione, chi ha già ricevuto l’una tantum non ha diritto alla quota di TFR e di reversibilità, riservate al titolare di un assegno periodico.

Quando si può modificare o revocare l’assegno?

L’importo non è fissato per sempre. Se sopravvengono giustificati motivi, ciascun ex coniuge può chiedere al tribunale di aumentarlo, ridurlo o revocarlo (oggi art. 473-bis.29 c.p.c.). Servono fatti nuovi che alterino l’equilibrio considerato nella sentenza, per esempio:

  • la perdita del lavoro o un forte calo del reddito di chi paga;
  • un miglioramento stabile delle condizioni di chi riceve, come un nuovo impiego o un’eredità;
  • una nuova convivenza stabile del beneficiario;
  • nuovi obblighi familiari di chi paga, valutati caso per caso.

Finché il giudice non decide, l’assegno resta dovuto nella misura stabilita. Chi ne è titolare e non si è risposato ha poi diritto al 40% del TFR percepito dall’ex per gli anni in cui lavoro e matrimonio sono coincisi (art. 12-bis) e, alla morte dell’ex, alla pensione di reversibilità o a una sua quota (art. 9 L. 898/1970).

Domande frequenti

L’assegno divorzile è a vita?

La legge non fissa una durata: l’assegno è dovuto finché restano i presupposti. Cessa con le nuove nozze di chi lo riceve e può essere ridotto o revocato dal giudice se la situazione cambia in modo stabile.

Chi ha avuto l’addebito della separazione perde l’assegno divorzile?

Non automaticamente. L’addebito fa perdere il mantenimento nella separazione, ma nel divorzio il giudice applica i criteri dell’art. 5, tra cui le «ragioni della decisione»: può tenerne conto, senza che l’assegno sia escluso in partenza.

Se l’ex coniuge lavora, può comunque avere l’assegno?

Sì, se il suo reddito resta inadeguato e lo squilibrio dipende dai sacrifici fatti per la famiglia. In quel caso l’assegno ha soprattutto funzione compensativa e il suo importo tiene conto di quanto l’ex già guadagna.

Ogni assegno divorzile dipende dalla storia concreta del matrimonio, dai documenti e dalle prove sui sacrifici fatti. Per valutare la tua situazione, anche in vista di un divorzio congiunto o giudiziale o di una richiesta di revisione, puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli.

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