Non pagare l’assegno di mantenimento stabilito per i figli o per l’ex coniuge è reato: l’art. 570-bis c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi economici fissati nella separazione, nel divorzio o nell’affidamento dei figli con le stesse pene dell’art. 570 c.p. Non serve dimostrare che chi aspettava l’assegno sia rimasto senza mezzi: basta il mancato versamento, anche solo in parte, se non è occasionale e non dipende da un’impossibilità assoluta di pagare.
Accanto al 570-bis resta il reato più antico di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), che punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza a figli, coniuge o genitori. Vediamo la differenza tra le due norme, cosa cambia per figli e coniuge, quando le difficoltà economiche escludono il reato e come la denuncia si coordina con le azioni civili di recupero.
In breve
- Chi non versa l’assegno fissato in separazione, divorzio o affidamento commette il reato dell’art. 570-bis c.p., procedibile d’ufficio: non serve la querela.
- La pena è quella dell’art. 570 c.p.: secondo l’orientamento prevalente, reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro.
- Per il 570-bis non occorre lo stato di bisogno; per l’art. 570 sì, ma per i figli minorenni si presume.
- Solo un’impossibilità assoluta e incolpevole di pagare esclude il reato: chi non ce la fa più deve chiedere al giudice di ridurre l’assegno.
Che differenza c’è tra l’art. 570 e l’art. 570-bis?
L’art. 570 c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza verso la famiglia e, in particolare, chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni o inabili al lavoro, ai genitori o al coniuge non separato per sua colpa. Non richiede un provvedimento che fissi un importo, ma serve che manchi il necessario per vivere: cibo, casa, vestiti, cure, istruzione. In questo caso la reclusione fino a un anno e la multa da 103 a 1.032 euro si applicano insieme.
L’art. 570-bis c.p., introdotto nel 2018 (D.Lgs. 21/2018), punisce invece chi non versa l’assegno stabilito nella separazione, nel divorzio o nell’affidamento dei figli. Qui lo stato di bisogno non conta: il reato c’è anche se il figlio o l’ex coniuge riescono a mantenersi grazie ad altri. Nei casi più gravi, quando ai figli mancano anche i mezzi di sussistenza, può entrare in gioco pure l’art. 570.
Figli e coniuge: cosa cambia?
- Figli minorenni: per l’art. 570 lo stato di bisogno si presume per la loro età, e il reato c’è anche se l’altro genitore o i nonni provvedono al loro posto. Si procede d’ufficio.
- Figli di genitori non sposati: il 570-bis parla di «coniuge», ma secondo la Cassazione si applica anche all’assegno per i figli nati fuori dal matrimonio.
- Figli maggiorenni: l’art. 570 tutela solo quelli inabili al lavoro; secondo la giurisprudenza il 570-bis copre anche l’assegno per il figlio non ancora autosufficiente, finché è dovuto (vedi la guida sul mantenimento del figlio maggiorenne).
- Coniuge ed ex coniuge: il 570-bis vale per l’assegno di separazione e per quello di divorzio; con l’art. 570, invece, il coniuge è tutelato solo se non è separato per sua colpa, e serve la querela entro tre mesi.
Pagare in modo diverso da quanto stabilito non basta: fare la spesa al posto dell’assegno non esclude il reato, come spiega la guida su come si calcola l’assegno di mantenimento. Neppure il fatto che l’altro genitore ostacoli le visite autorizza a sospendere i pagamenti.
Se non posso pagare è reato lo stesso?
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il reato è escluso solo da un’impossibilità di pagare assoluta, oggettiva, persistente e non dovuta a colpa dell’obbligato. Semplici difficoltà economiche non bastano, e nemmeno lo stato di disoccupazione in sé: bisogna dimostrare di non avere risorse e di aver fatto il possibile per procurarsele, per esempio cercando attivamente lavoro.
Chi si mette volontariamente nella condizione di non poter pagare, per esempio lasciando il lavoro senza motivo, non è giustificato. Se la situazione cambia davvero, conviene:
- raccogliere la documentazione del calo di reddito, come lettera di licenziamento, iscrizione al centro per l’impiego, redditi e spese;
- versare comunque quanto possibile e conservare le ricevute, che il giudice valuterà;
- chiedere subito al giudice civile la revisione dell’assegno o proporre un accordo tramite gli avvocati.
Finché non arriva una nuova decisione, l’importo stabilito resta dovuto: la riduzione decisa da soli espone al rischio penale.
Come si denuncia e cosa succede nel processo?
Il reato dell’art. 570-bis è procedibile d’ufficio: basta una denuncia, che il genitore può presentare anche nell’interesse del figlio, e non c’è un termine per farlo, salvo la prescrizione. Per le ipotesi dell’art. 570 che riguardano il coniuge o i figli maggiorenni inabili serve invece la querela: come si presentano entrambe è spiegato nella guida su querela e denuncia.
Alla denuncia conviene allegare il provvedimento o l’accordo che fissa l’assegno, un prospetto dei pagamenti mancati o parziali mese per mese, estratti conto e solleciti, e ogni elemento sulle reali possibilità economiche dell’obbligato, come un nuovo lavoro, beni o un tenore di vita incompatibile con la povertà dichiarata.
Nel processo la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile. Pagare gli arretrati dopo la denuncia non estingue il reato procedibile d’ufficio, ma il giudice ne tiene conto e può subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di quanto dovuto (art. 165 c.p.).
Denuncia penale o recupero civile delle somme?
Il processo penale punisce chi non paga, ma non fa arrivare i soldi a chi aspetta l’assegno. Per recuperare gli arretrati servono gli strumenti civili, che si possono usare insieme alla denuncia:
- Pagamento diretto: dopo aver messo in mora l’obbligato, si notifica il provvedimento al suo datore di lavoro o all’ente che gli paga la pensione, che verserà l’assegno direttamente al creditore (art. 473-bis.37 c.p.c.).
- Garanzie: il provvedimento consente di iscrivere ipoteca sui beni e, su richiesta al giudice, di ottenere garanzie o il sequestro.
- Pignoramento: di stipendio, pensione o conto, con limiti più ampi del quinto per i crediti di mantenimento, come spiega la guida sul pignoramento di stipendio e pensione.
Spesso conviene attivare subito il pagamento diretto o il pignoramento e, se l’inadempimento è ostinato, presentare anche la denuncia: il procedimento penale ha tempi lunghi, mentre gli strumenti civili producono effetti più rapidi.
Domande frequenti
Se l’ex paga gli arretrati, la denuncia si può ritirare?
Per il 570-bis no: si procede d’ufficio e il processo va avanti anche se chi ha denunciato è d’accordo. Il pagamento pesa però nella valutazione del giudice. Solo nelle ipotesi dell’art. 570 procedibili a querela la remissione estingue il reato.
Ho perso il lavoro: posso smettere di pagare?
No. La perdita del lavoro giustifica una richiesta di revisione dell’assegno, non la sospensione dei pagamenti decisa da soli. Solo un’impossibilità assoluta e incolpevole esclude il reato, e va dimostrata.
Pagare sempre in ritardo è reato?
Ritardi brevi e occasionali difficilmente bastano, perché il reato richiede che ci si sottragga consapevolmente all’obbligo. Ritardi sistematici o pagamenti ridotti per lunghi periodi possono invece integrarlo: la valutazione dipende dal caso concreto.
Ogni vicenda di assegni non pagati è diversa, e la scelta tra denuncia, pagamento diretto e pignoramento dipende da importi, tempi e situazione di chi deve pagare. Se non ricevete l’assegno o, al contrario, non riuscite più a versarlo, possiamo esaminare con voi le carte negli studi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



