Per farsi pagare da un’impresa in liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, il creditore deve presentare al curatore una domanda di ammissione al passivo: un ricorso inviato via PEC almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo (art. 201 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Dall’apertura della procedura, infatti, pignoramenti e altre azioni individuali sono bloccati e ogni credito va accertato nel concorso.
Chi non la presenta non partecipa alla distribuzione del ricavato. Vediamo entro quando agire, cosa scrivere nella domanda, come funziona la verifica, cosa fare se il credito è escluso o se il termine è scaduto e in che ordine vengono pagati i creditori.
In breve
- Dall’apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore (art. 150 D.Lgs. 14/2019).
- La domanda si invia alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell’udienza di esame dello stato passivo fissata dalla sentenza di apertura (artt. 49 e 201).
- Le domande tardive si possono presentare fino a sei mesi dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, prorogabili fino a dodici; dopo, solo per un ritardo non imputabile al creditore (art. 208).
- Contro l’esclusione, anche parziale, del credito si propone opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito (artt. 206 e 207).
Cosa cambia per il creditore quando si apre la liquidazione giudiziale?
La liquidazione giudiziale è la procedura con cui il tribunale, accertata l’insolvenza di un’impresa commerciale sopra le soglie di legge, affida a un curatore la vendita dei beni e il pagamento dei creditori. Quali imprese vi sono soggette e cosa rischiano soci e amministratori è spiegato nella guida su come chiudere una srl con debiti; lo strumento che l’impresa può usare prima, per evitarla, è la composizione negoziata della crisi.
Per il creditore l’effetto principale è il blocco delle azioni individuali (art. 150): pignoramenti e sequestri sui beni della procedura non si possono iniziare né proseguire. Ai fini del concorso i crediti si considerano scaduti alla data di apertura e gli interessi smettono di decorrere, salvo alcune eccezioni per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 154). Il recupero passa così dalle strade ordinarie, descritte nella guida al recupero crediti, all’accertamento nello stato passivo.
Entro quando va presentata la domanda?
La sentenza che apre la procedura fissa l’udienza di esame dello stato passivo entro 120 giorni dal deposito, o 150 nei casi più complessi, e assegna ai creditori il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza per presentare le domande (art. 49, comma 3). La sentenza è iscritta nel registro delle imprese.
Il curatore comunica senza indugio ai creditori, via PEC o raccomandata, la data dell’udienza, il termine e il domicilio digitale della procedura (art. 200). Il termine decorre comunque, ma se l’avviso non è arrivato la giurisprudenza tende a considerare il ritardo non imputabile al creditore, salvo che conoscesse già la procedura. Chi sa che un cliente è in difficoltà farebbe bene a controllarne periodicamente la visura camerale.
E se il termine è scaduto?
Le domande inviate dopo il termine, ma entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, sono tardive e vengono esaminate in apposite udienze; nei casi complessi il tribunale può portare il termine a dodici mesi (art. 208). Oltre, e comunque fino all’esaurimento dei riparti, la domanda è ammessa solo se il ritardo non dipende dal creditore e se è presentata entro sessanta giorni dalla fine dell’impedimento. Chi arriva tardi di regola partecipa solo ai riparti successivi.
Come si presenta la domanda di ammissione al passivo?
La domanda è un ricorso digitale, che il creditore può firmare anche personalmente, da trasmettere all’indirizzo PEC del curatore (art. 201, comma 2). Deve indicare (comma 3):
- la procedura a cui si partecipa, le generalità e il codice fiscale del creditore;
- la somma che si chiede di ammettere, oppure il bene di cui si chiede la restituzione;
- i fatti e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, in sintesi;
- l’eventuale prelazione, cioè privilegio, pegno o ipoteca, con la descrizione del bene se la prelazione è speciale;
- l’indirizzo PEC per le comunicazioni e le coordinate bancarie per i pagamenti.
Se mancano o sono assolutamente incerti i primi tre elementi, la domanda è inammissibile; se manca la prelazione, il credito è trattato come chirografario, cioè senza preferenza (art. 201, comma 4). Senza PEC le comunicazioni successive si fanno con il solo deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3), con il rischio di perdere le scadenze.
Alla domanda si allegano i documenti che provano il credito (comma 6): contratti, fatture, estratti conto, sentenze. Il curatore è considerato terzo rispetto ai rapporti del debitore: per la Cassazione le scritture private gli sono opponibili solo se hanno data certa anteriore all’apertura (art. 2704 c.c.).
Come funziona la verifica e cosa fare se il credito è escluso?
Lo stato passivo è l’elenco dei crediti e dei diritti ammessi. Il curatore esamina le domande e deposita il progetto con le sue conclusioni almeno quindici giorni prima dell’udienza, trasmettendolo ai creditori; fino a cinque giorni prima si possono inviare osservazioni scritte e documenti integrativi (art. 203).
All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda e poi rende esecutivo lo stato passivo; il curatore comunica l’esito a ogni creditore. Contro l’esclusione si propone opposizione con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione; con l’impugnazione si contesta invece l’ammissione del credito di un altro (artt. 206 e 207). Il procedimento è soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 201, comma 10).
In che ordine vengono pagati i creditori?
Il ricavato della liquidazione si distribuisce in quest’ordine (art. 221):
- crediti prededucibili, sorti durante la procedura o in funzione di essa, come il compenso degli organi della procedura e i debiti della gestione (art. 6);
- crediti con prelazione sui beni venduti, secondo l’ordine di legge: ipoteche, pegni e privilegi, come quelli di lavoratori, professionisti e artigiani (art. 2751-bis c.c.), del fisco e degli enti previdenziali;
- crediti chirografari, pagati in proporzione;
- crediti postergati, come di regola i finanziamenti dei soci di srl (art. 2467 c.c.).
Retribuzioni e TFR dei dipendenti ammessi al passivo possono essere chiesti anche al Fondo di garanzia dell’INPS, come spiega la guida su TFR e stipendi non pagati. Per recuperare l’IVA delle fatture non pagate, dall’apertura il creditore può emettere una nota di variazione (art. 26 d.P.R. 633/1972, dal 2027 art. 92 del testo unico IVA), da valutare con il commercialista.
Cosa resta del credito dopo la procedura?
Il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore (artt. 278 e 279). I crediti non pagati non si possono più chiedere al debitore, ma restano salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278, comma 6).
Domande frequenti
Ho già un decreto ingiuntivo: devo comunque insinuarmi al passivo?
Sì, ogni credito va accertato nello stato passivo e il decreto si allega come prova. Se non era ancora definitivo all’apertura, secondo la giurisprudenza non vincola la procedura e il credito va dimostrato con i documenti.
Serve un avvocato per la domanda di ammissione?
Non è obbligatorio: il ricorso può essere firmato personalmente dal creditore (art. 201, comma 2). L’assistenza è utile per privilegi e interessi ed è necessaria per l’opposizione in tribunale.
Se l’impresa è in composizione negoziata posso insinuarmi?
No: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non ha uno stato passivo, quindi si tratta con l’impresa e l’esperto. Le misure protettive possono però bloccare pignoramenti e azioni esecutive.
Una domanda completa e presentata nei termini è il primo passo per non perdere il proprio credito. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio, nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.



