Pubblicare sui social, ad esempio su Facebook, le foto dei figli minori è lecito solo a certe condizioni. Serve innanzitutto il consenso di entrambi i genitori. La pubblicazione deve poi rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore. Se il minore ha più di 14 anni, conta anche la sua opinione.
Questa è la sintesi di una questione giuridica in realtà complessa. È sempre più attuale perché i social network sono diffusissimi e molti genitori hanno preso l’abitudine di pubblicare le immagini dei propri figli. Quelle immagini, però, possono diventare un’interferenza nella vita del minore e avere conseguenze su di lui anche a distanza di molti anni.
Serve sempre il consenso di entrambi i genitori?
In Italia il ragazzo che ha compiuto 14 anni può prestare da solo il consenso al trattamento dei propri dati per i servizi online e quindi, di regola, aprire e gestire un proprio account senza il consenso dei genitori (art. 2-quinquies del Codice privacy). Il GDPR (art. 8 del Regolamento UE 2016/679) fissa questa soglia a 16 anni e consente agli Stati di abbassarla fino a 13: l’Italia ha scelto 14 anni. Per i figli da 0 a 13 anni, invece, i genitori possono pubblicare foto solo se sono d’accordo tra loro. Né il padre né la madre possono postare sul web immagini dei figli se l’altro non è d’accordo. La regola vale anche per le coppie separate o divorziate.
Se i genitori non esprimono un dissenso formale, si può fotografare un minorenne durante una festa o un altro evento. Lo scatto, però, non può essere pubblicato sul web o in altro modo. Per pubblicarlo serve il consenso sia del padre sia della madre. Vale anche se i genitori sono separati o divorziati e il figlio è stato affidato alla madre.
Senza il consenso di entrambi i genitori, la foto di un minore non può essere pubblicata su un giornale o su internet, a meno che l’immagine non sia sfocata. In questo modo il minore ritratto non è riconoscibile e la diffusione dello scatto diventa lecita. Non fa differenza che il minore sia un personaggio pubblico, ad esempio un attore o il figlio di una persona famosa.
Il caso deciso dal Tribunale di Mantova
Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Mantova il 19 settembre 2017. Il caso riguardava la pubblicazione di foto di figli minorenni sui social senza il consenso di entrambi i genitori. Il padre di due bambini si era opposto con fermezza alla pubblicazione delle loro immagini. La madre, però, continuava a diffonderle. Il padre ha quindi chiesto al giudice di modificare le condizioni dell’affidamento condiviso.
Il giudice ha ritenuto che il comportamento della madre fosse dannoso per i figli. Ha quindi accolto in parte le richieste del padre. Ha emesso un’inibitoria, cioè ha vietato alla madre di pubblicare altre foto, e le ha ordinato di rimuovere quelle già pubblicate.
Il Tribunale ha dunque affermato che il consenso di entrambi i genitori è indispensabile. Ha anche ritenuto che la pubblicazione fosse potenzialmente dannosa e per questo è intervenuto d’urgenza, vietando ogni pubblicazione futura e ordinando la rimozione delle foto già caricate. Secondo il giudice “l’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente”.
Perché la pubblicazione è considerata pregiudizievole?
Da questa decisione emerge un principio: pubblicare foto di figli minori sui social è un’attività di per sé dannosa. Il motivo sta nelle caratteristiche della rete. Il web diffonde dati personali e immagini a grande velocità. Per questo è difficile controllare davvero dove finiscono le informazioni.
A seconda di come e quanto spesso avvengono, le pubblicazioni possono avere conseguenze giuridiche. Si può arrivare a provvedimenti inibitori e a censure sul modo in cui i genitori esercitano la responsabilità genitoriale. Se manca il consenso di entrambi i genitori, infatti, sono violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del minore.
Si può chiedere il risarcimento del danno per la foto di un minore sui social?
Pubblicare la foto riconoscibile di un minore di 14 anni senza il consenso di entrambi i genitori non è consentito. Tuttavia il risarcimento del danno non è automatico. Secondo il tribunale di Ravenna, occorre provare un danno specifico. Inoltre il genitore che era presente e non ha impedito la fotografia non può poi chiedere il risarcimento.
Non tutti i giudici, però, la pensano così. Alcune sentenze del tribunale di Milano hanno riconosciuto il risarcimento in via equitativa, cioè stabilito dal giudice secondo equità quando mancano prove certe sul danno. Lo hanno fatto anche quando il genitore aveva consapevolmente esposto il figlio al fotografo.



