Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che le fideiussioni bancarie che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia nel 2005 non sono nulle in automatico, quando garantiscono una specifica operazione o sono state firmate fuori dal periodo 2002-2005. La questione era stata sottoposta alla Corte dal Tribunale di Siracusa.
La decisione pesa su un contenzioso molto diffuso: quello di chi ha garantito i debiti di un’impresa, di un familiare o di una società e si vede chiedere il pagamento dalla banca o da chi ne ha acquistato i crediti. Negli ultimi anni molti garanti hanno contestato le fideiussioni proprio per la presenza di quelle clausole, con esiti diversi da tribunale a tribunale.
In breve
- Per le fideiussioni specifiche e per quelle firmate prima o dopo il periodo 2002-2005, il giudice deve accertare caso per caso se il modello usato derivi da un’intesa vietata dalle regole sulla concorrenza.
- Fuori dal suo perimetro, il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 è soltanto un elemento di prova che da solo non basta.
- Chi sostiene la nullità deve provarla con ogni mezzo, anche chiedendo al giudice di ordinare l’esibizione di documenti.
- Se la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta, la banca evita la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche con una richiesta scritta stragiudiziale inviata in tempo.
Il caso
Due persone avevano prestato fideiussioni, nel 2015, a garanzia dei debiti di un’impresa individuale verso una banca, per un conto corrente e un finanziamento. Il credito era poi passato a una società specializzata nell’acquisto di crediti deteriorati, che aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo contro le garanti.
Nell’opposizione, le garanti sostenevano che le fideiussioni riproducevano le clausole dello schema predisposto dall’Associazione bancaria italiana, giudicate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Se la deroga all’art. 1957 c.c. era nulla, il creditore era decaduto dalla garanzia, perché non aveva agito nei sei mesi previsti dalla norma. La società creditrice replicava che si trattava di fideiussioni specifiche, non omnibus, firmate dieci anni dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia.
Il Tribunale ha fatto ricorso al rinvio pregiudiziale dell’art. 363-bis c.p.c. e ha posto alla Cassazione tre quesiti, sui quali la giurisprudenza si era divisa dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021.
La decisione
Il punto di partenza è proprio il precedente del 2021. Le Sezioni Unite avevano stabilito allora che le fideiussioni a valle di un’intesa anticoncorrenziale sono nulle solo in parte, cioè limitatamente alle tre clausole censurate, salvo che risulti che le parti non avrebbero firmato senza di esse. E avevano riconosciuto all’accertamento della Banca d’Italia un’elevata efficacia di prova.
Con la nuova sentenza la Corte ne delimita la portata. Quell’accertamento riguardava lo schema per le fideiussioni omnibus, che garantiscono tutti i debiti presenti e futuri verso la banca, e si riferiva agli anni tra il 2002 e il 2005. Fuori da questo perimetro, di tempo e di oggetto, non basta la presenza delle tre clausole: il giudice deve verificare se, quando la garanzia è stata firmata, esistesse davvero un’intesa o una pratica concordata tra banche estesa a quel tipo di fideiussione.
La banca, dal canto suo, può dimostrare che le clausole sono il frutto di una trattativa effettiva e libera tra le parti. Per la prova la Corte valorizza anche l’ordine di esibizione dei documenti, alla luce delle regole sul risarcimento del danno antitrust (d.lgs. n. 3 del 2017).
Il principio affermato
Sui primi due quesiti le Sezioni Unite hanno formulato un principio unitario. Per una fideiussione specifica che riproduce le tre clausole, rilasciata prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia, il giudice accerta se il modello usato corrisponda a un’intesa restrittiva della concorrenza. Il provvedimento del 2005 è utilizzabile come elemento di prova «da solo non sufficiente», dopo averne ricostruito contenuto e portata.
Sul terzo quesito la Corte ha accolto la tesi della Procura generale. Se la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita la decadenza anche con una richiesta stragiudiziale inviata al garante nei termini dell’art. 1957 c.c., benché la clausola che lo esonerava da quei termini sia nulla. Le due clausole hanno funzioni diverse, e la nullità dell’una non travolge l’altra.
Cosa cambia in pratica
Le indicazioni che seguono sono nostre valutazioni sulle ricadute della sentenza.
Per i garanti la strada della nullità diventa più impegnativa quando la fideiussione è specifica o è stata firmata fuori dal periodo 2002-2005. Non basterà confrontare il testo con lo schema ABI: servirà una prova concreta dell’intesa anticoncorrenziale, da costruire con documenti e richieste di esibizione. Per le fideiussioni omnibus firmate tra il 2002 e il 2005 resta invece il quadro tracciato dalle Sezioni Unite nel 2021.
Anche l’argomento della decadenza perde forza: molte fideiussioni contengono la clausola a prima richiesta, e in quei casi è sufficiente che la banca abbia inviato una richiesta scritta di pagamento nei termini. Prima di impostare una difesa conviene quindi ricostruire con precisione date e comunicazioni ricevute. La sentenza non si occupa delle tutele previste quando il garante è un consumatore, che vanno valutate a parte.
Chi riceve come garante un decreto ingiuntivo ha quaranta giorni per opporsi, ed è in quella sede che vanno sollevate le contestazioni sulla fideiussione. Se il creditore ottiene un titolo esecutivo può agire anche sui redditi, nei limiti descritti nella guida sul pignoramento di stipendio e pensione. Quando i debiti superano le proprie possibilità, può essere utile valutare le procedure di sovraindebitamento. Il tema interessa in particolare le imprese e chi le garantisce: si veda l’area dello studio dedicata alle imprese.
Domande frequenti
Quali sono le tre clausole contestate?
La clausola di reviviscenza obbliga il garante a rimborsare le somme che la banca ha incassato ma deve restituire, per esempio perché un pagamento è stato revocato; quella di sopravvivenza mantiene la garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida; la deroga all’art. 1957 c.c. esonera la banca dai termini entro cui deve attivarsi per non perdere la garanzia.
Come si distingue una fideiussione omnibus da una specifica?
La fideiussione omnibus garantisce tutti i debiti, anche futuri, che il debitore avrà verso la banca; quella specifica copre un rapporto determinato, come un singolo mutuo o finanziamento. La qualificazione dipende dal testo firmato.
La sentenza vale anche per le cause già in corso?
I principi enunciati con il rinvio pregiudiziale vincolano il giudice che li ha chiesti. Per l’autorevolezza delle Sezioni Unite, però, saranno il riferimento anche per gli altri giudizi, compresi quelli pendenti.
Ogni fideiussione va letta nel suo testo e nella sua storia, prima di scegliere come difendersi. Per una valutazione è possibile contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.



