Il mantenimento del figlio maggiorenne non ha una scadenza fissa: dura finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, o finché non risulta che avrebbe potuto raggiungerla e non l’ha fatto per sua colpa o per sua scelta. Compiuti i diciotto anni l’obbligo dei genitori non si estingue, ma il figlio deve dimostrare di impegnarsi per diventare autonomo, e con il passare degli anni questa prova diventa più rigorosa.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli è sancito dalla Costituzione (art. 30) e dal codice civile, che lo pone a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze (art. 316-bis c.c.). Vediamo quando l’obbligo cessa, a chi si versa l’assegno e cosa fare se si ritiene che non sia più dovuto.
In breve
- Il mantenimento del figlio maggiorenne non ha una durata fissa: cessa con l’indipendenza economica o con la sua colpevole inerzia.
- Il giudice può disporre un assegno per il figlio maggiorenne non indipendente, che salvo diversa decisione è versato direttamente a lui (art. 337-septies c.c.).
- Il figlio deve provare di essersi impegnato negli studi e nella ricerca di lavoro: è il principio di autoresponsabilità (Cass. n. 17183/2020).
- Il genitore non può smettere di pagare da solo: serve un provvedimento del giudice.
Fino a quando si deve mantenere un figlio maggiorenne?
La legge non fissa un’età. L’obbligo prosegue finché il figlio non è economicamente indipendente e cessa quando raggiunge un reddito adeguato alla professionalità acquisita o forma un proprio nucleo familiare autosufficiente.
Con la sentenza n. 17183 del 2020 la Cassazione ha dato forte rilievo al principio di autoresponsabilità. Il figlio maggiorenne che chiede di essere mantenuto deve provare di essersi impegnato negli studi e nella ricerca di un lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni in base alle reali opportunità. Più passa il tempo dalla fine degli studi, più la prova diventa difficile: con l’età avanzata resta semmai, se c’è stato di bisogno, il diritto agli alimenti.
Il mantenimento cessa anche quando il figlio, messo concretamente in condizione di rendersi autonomo, non lo ha fatto per sua colpa o per sua scelta: per esempio perché ha abbandonato gli studi senza cercare lavoro o ha rifiutato occasioni adeguate.
Quando il figlio lavora, il mantenimento finisce?
Di regola sì, se ha iniziato un’attività lavorativa stabile e adeguata alla sua preparazione. Un lavoro precario, saltuario o con un reddito molto basso può invece non bastare: conta la reale autonomia, non la semplice firma di un contratto.
Se il figlio aveva raggiunto un’indipendenza stabile e poi perde il lavoro, l’obbligo di mantenimento non rinasce: si è estinto una volta per tutte. Il figlio disoccupato potrà chiedere, se ne ricorrono i presupposti, solo gli alimenti, cioè quanto necessario per vivere (art. 433 c.c.), come spieghiamo nell’articolo sul diritto agli alimenti tra familiari.
Il matrimonio del figlio fa cessare il mantenimento?
Di regola sì: quando il figlio si sposa e crea un nuovo nucleo familiare, l’obbligo dei genitori cessa. Possono esserci eccezioni se persiste lo stato di bisogno, per esempio quando entrambi i giovani sposi sono ancora studenti, privi di autonomia economica e conviventi con i genitori.
A chi si versa l’assegno per il figlio maggiorenne?
Il giudice può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti un assegno periodico che, salvo diversa determinazione, è versato direttamente all’avente diritto (art. 337-septies c.c.). Finché il figlio vive con uno dei genitori, però, secondo la Cassazione anche quest’ultimo, che sostiene le spese di casa, è legittimato a riceverlo; il figlio può chiedere al giudice che sia versato a lui.
Come si calcola l’importo, con i criteri dell’art. 337-ter c.c. e la rivalutazione ISTAT, lo spieghiamo nella guida su come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli. Per il maggiorenne pesano in più il percorso di studi e le concrete possibilità di lavoro.
Il genitore può smettere di pagare da solo?
No. Né la maggiore età né l’autosufficienza del figlio liberano automaticamente il genitore: per ridurre o eliminare l’assegno serve un provvedimento del giudice, chiesto con un ricorso di modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento. Chi smette di pagare da solo rischia il pignoramento degli arretrati e anche conseguenze penali.
Se genitori e figlio sono d’accordo, la modifica si può definire anche con la negoziazione assistita dagli avvocati (art. 6 D.L. 132/2014). In ogni caso conviene raccogliere per tempo i documenti utili:
- contratti di lavoro e redditi del figlio;
- iscrizioni universitarie ed esami sostenuti;
- prove della ricerca di lavoro o del suo rifiuto di offerte adeguate.
Domande frequenti
A 30 anni il figlio ha ancora diritto al mantenimento?
Dipende, ma diventa sempre più difficile. Con l’avanzare dell’età il figlio deve provare in modo rigoroso di non aver trovato lavoro nonostante un impegno serio; altrimenti l’assegno può essere revocato e resta solo, in caso di bisogno, il diritto agli alimenti.
Il figlio maggiorenne può chiedere il mantenimento direttamente al genitore?
Sì. Il figlio maggiorenne non autosufficiente può agire in proprio, anche se l’assegno è stato fissato nella causa tra i genitori, e chiedere che il versamento avvenga direttamente a lui (art. 337-septies c.c.).
Il figlio che rifiuta un lavoro perde il mantenimento?
Può perderlo, se il lavoro era adeguato alla sua preparazione e alle reali condizioni del mercato. Il rifiuto ingiustificato di occasioni concrete è uno degli elementi che il giudice valuta per revocare l’assegno.
Ogni situazione dipende dall’età del figlio, dal suo percorso e dalle prove disponibili. Per valutare se chiedere, mantenere o far revocare un assegno per un figlio maggiorenne puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.



