Azioni possessorie: cosa fare in caso di spoglio o molestia

Chi subisce uno spoglio violento o clandestino può chiedere la reintegrazione entro un anno; contro le molestie c’è la manutenzione. Il giudice tutela il possesso, non la proprietà.

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Azioni possessorie: cosa fare in caso di spoglio o molestia

Chi viene privato del possesso di un bene con violenza o di nascosto, cioè subisce uno spoglio, può chiedere al giudice entro un anno di essere reintegrato (art. 1168 c.c.); chi viene disturbato nel possesso di un immobile, cioè subisce una molestia, può chiedere entro un anno la manutenzione del possesso (art. 1170 c.c.). Sono azioni rapide perché il giudice non stabilisce chi è il proprietario: protegge la situazione di fatto.

Il vicino che chiude con un cancello la stradina usata da anni, il comproprietario che cambia la serratura, il terreno di campagna occupato mentre si è lontani: ecco quando si può agire, chi può farlo, come si svolge il procedimento e perché farsi giustizia da sé è un errore.

In breve

  • L’azione di reintegrazione, detta azione di spoglio, va proposta entro un anno dallo spoglio o, se è avvenuto di nascosto, dalla sua scoperta (art. 1168 c.c.).
  • Può agire anche chi detiene il bene, come l’inquilino, ma non chi lo ha per ragioni di servizio o di ospitalità (art. 1168, secondo comma, c.c.).
  • La manutenzione protegge chi possiede un immobile da oltre un anno, in modo continuo e non violento né clandestino (art. 1170 c.c.).
  • Si agisce con ricorso al tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto (artt. 21 e 703 c.p.c.); per la fase urgente non serve la mediazione.

Possesso e proprietà: che differenza c’è?

Il possesso è il potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente alla proprietà o a un altro diritto reale (art. 1140 c.c.): coltivare un terreno, abitare una casa, passare su una stradina. Chi usa il bene riconoscendo che appartiene ad altri, come l’inquilino o il comodatario, ne ha invece la detenzione.

La legge protegge il possesso in sé, anche quando non corrisponde alla proprietà, per evitare che ciascuno si faccia giustizia da solo. Nel giudizio possessorio non si discute di chi sia il bene: chi ha commesso lo spoglio non può difendersi sostenendo di esserne il proprietario.

La questione della proprietà si affronta con le azioni petitorie, come la rivendicazione, più lunghe e con prove più impegnative, descritte nella guida su cosa fare quando il vicino invade il terreno. Chi è convenuto in un giudizio possessorio non può avviare la causa petitoria finché il primo non è definito e la decisione eseguita (art. 705 c.p.c.).

Cos’è lo spoglio e chi può chiedere la reintegrazione?

Lo spoglio è la privazione, totale o parziale, del possesso, e deve essere violento o clandestino. Per la Cassazione è violento ogni spoglio contro la volontà del possessore, anche senza forza fisica; è clandestino quello compiuto a sua insaputa. Esempi tipici:

  • la sostituzione della serratura di un immobile usato da altri;
  • un cancello chiuso su un passaggio, senza consegnare le chiavi a chi lo percorreva;
  • l’occupazione o la recinzione di una parte di terreno altrui;
  • la demolizione o la rimozione di opere comuni senza il consenso degli altri.

Può agire il possessore e anche il detentore, salvo chi ha il bene per ragioni di servizio o di ospitalità, come il custode o l’ospite. L’inquilino, per esempio, può agire contro il proprietario che cambia la serratura, come spiegato nella guida sul proprietario e le chiavi della casa affittata; per la Cassazione può farlo anche il convivente di fatto estromesso dalla casa del partner. L’azione si propone contro l’autore dello spoglio e contro chi ha acquistato il bene sapendo dello spoglio (art. 1169 c.c.).

Il termine di un anno è di decadenza: scaduto, l’azione non si può più proporre. Se lo spoglio è clandestino, l’anno decorre dalla scoperta. Per le case occupate abusivamente esistono anche strumenti penali, trattati nella guida sulla casa occupata.

Molestia: quando si chiede la manutenzione del possesso?

La molestia è un disturbo che non priva del possesso ma lo limita o lo rende più difficile: il vicino che restringe il passaggio, deposita materiali sulla stradina o fa lavori che impediscono l’uso normale del fondo. Chi la subisce può chiedere, entro un anno, di essere mantenuto nel possesso e di far cessare le turbative (art. 1170 c.c.).

La manutenzione ha requisiti più stretti. Riguarda solo immobili, diritti reali su immobili, come una servitù, e universalità di mobili; il possesso deve durare da oltre un anno, in modo continuo, e non essere stato acquistato con violenza o di nascosto. Con gli stessi requisiti, la manutenzione tutela anche chi ha subito uno spoglio né violento né clandestino. Su come nasce e si difende il diritto di passare sul fondo del vicino si veda la guida sulla servitù di passaggio.

Se il pericolo viene da una nuova opera appena iniziata o da un edificio o un albero che minaccia di crollare, il codice prevede inoltre la denuncia di nuova opera e di danno temuto (artt. 1171 e 1172 c.c.).

Come funziona il procedimento possessorio?

Si deposita un ricorso al tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto (artt. 21 e 703 c.p.c.). Il giudice procede in modo rapido, con le regole dei procedimenti cautelari in quanto compatibili: sente le parti, raccoglie le informazioni indispensabili e decide con ordinanza. La reintegrazione va ordinata «sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione» (art. 1168 c.c.).

L’ordinanza si può impugnare con reclamo. Entro sessanta giorni si può chiedere la causa di merito: il termine decorre dalla comunicazione della decisione sul reclamo o, se il reclamo manca, dell’ordinanza (art. 703 c.p.c.). La mediazione non è richiesta fino all’ordinanza (art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010). I passi da fare subito:

  1. Documentare: foto, video, date e nomi di chi ha assistito allo spoglio o alla molestia.
  2. Provare il possesso: chiavi, bollette, contratti, lavori eseguiti, persone che conoscono l’uso del bene.
  3. Non reagire con la forza, per le ragioni spiegate qui sotto.
  4. Muoversi presto: l’anno passa in fretta, e un ricorso tempestivo rende più credibile l’urgenza.

Posso riprendermi il bene da solo?

No. Chi, potendo rivolgersi al giudice, si fa ragione da sé con violenza sulle cose commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, punito a querela con la multa fino a 516 euro (art. 392 c.p.); se usa violenza o minaccia alle persone rischia la reclusione fino a un anno (art. 393 c.p.).

C’è anche un rischio civile: chi rientra con la forza in un bene di cui altri hanno il possesso commette a sua volta uno spoglio e può essere condannato a restituirlo, anche se ne è proprietario. Nelle campagne dell’entroterra siciliano, dove confini e passaggi spesso non risultano da atti scritti, la strada corretta è sempre il ricorso al giudice.

Domande frequenti

Se il terreno è mio, il vicino può fare causa per spoglio contro di me?

Sì, se ne aveva il possesso e glielo avete tolto con la forza o di nascosto. Il giudice ordina di restituirlo senza esaminare la proprietà, che andrà fatta valere con una causa petitoria.

È passato più di un anno dallo spoglio: cosa posso fare?

L’azione possessoria non è più proponibile, ma restano le azioni a difesa della proprietà o della servitù, che non hanno quel termine. Attenzione però all’usucapione: chi possiede il bene per vent’anni può diventarne proprietario.

Il comproprietario può cambiare la serratura della casa comune?

Non se così esclude gli altri dall’uso. Per la giurisprudenza lo spoglio è possibile anche tra comproprietari, e chi è stato estromesso può chiedere di essere reintegrato entro un anno.

Nelle azioni possessorie il tempo è decisivo: l’anno è un termine di decadenza e le prove del possesso vanno raccolte subito. Se avete subito uno spoglio o una molestia, a Palermo, a Mussomeli o nell’entroterra, possiamo valutare con voi documenti e testimonianze: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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