Volo in ritardo o cancellato: rimborso e compensazione

Compensazione da 250 a 600 euro, rimborso del biglietto, assistenza in aeroporto, circostanze eccezionali e reclamo: cosa prevede il Reg. CE 261/2004 e cosa cambierà con la riforma.

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Volo in ritardo o cancellato: rimborso e compensazione

Se un volo arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo o viene cancellato con poco preavviso, il passeggero ha diritto a una compensazione di 250, 400 o 600 euro in base alla distanza, salvo che la compagnia provi circostanze eccezionali. Lo prevede il Regolamento (CE) n. 261/2004, che garantisce anche assistenza in aeroporto e, nei casi più gravi, il rimborso del biglietto.

In questa guida vediamo a quali voli si applica, quanto spetta, quando la compagnia può rifiutare, come si presenta il reclamo e cosa fare se non paga. Nel luglio 2026 le istituzioni europee hanno approvato una riforma del regolamento, che però non è ancora applicabile: ne parliamo in fondo.

In breve

  • Il Reg. CE 261/2004 si applica ai voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea e a quelli diretti nell’UE operati da una compagnia europea.
  • Con un ritardo di almeno tre ore all’arrivo, o con una cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima, spettano 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro fino a 3.500 km (e per i voli più lunghi interni all’UE) e 600 euro oltre.
  • La compensazione non è dovuta se la compagnia prova circostanze eccezionali, come maltempo o scioperi dei controllori di volo; l’assistenza in aeroporto resta dovuta.
  • Il reclamo va inviato prima alla compagnia; dopo sei settimane senza risposta si può segnalare il caso all’ENAC, che vigila e sanziona ma non liquida le somme.

A quali voli si applica e quanto spetta?

Il regolamento tutela chi ha una prenotazione confermata su un volo in partenza da un aeroporto dell’UE, con qualsiasi compagnia, oppure su un volo diretto nell’UE da un Paese extraeuropeo, se la compagnia è europea (art. 3). La compensazione, fissata dall’art. 7, dipende dalla distanza in linea d’aria:

  • 250 euro per le tratte fino a 1.500 km, come Palermo–Roma o Catania–Milano;
  • 400 euro per le tratte interne all’UE oltre 1.500 km e per le altre tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 euro per le tratte più lunghe.

La somma può essere dimezzata se la compagnia offre un volo alternativo che arriva con un ritardo contenuto (due, tre o quattro ore a seconda della distanza). Va pagata in denaro: il buono viaggio è ammesso solo con l’accordo scritto del passeggero.

Volo in ritardo di tre ore: come si calcola?

Il testo del regolamento prevede la compensazione per cancellazione e negato imbarco, ma dal 2009, con la sentenza Sturgeon, la Corte di giustizia UE la riconosce anche per i ritardi di almeno tre ore all’arrivo. Conta il momento in cui si apre almeno una porta dell’aereo a destinazione, non quello dell’atterraggio; con voli in coincidenza prenotati insieme, si guarda l’arrivo alla destinazione finale.

Volo cancellato: rimborso, volo alternativo e assistenza

In caso di cancellazione il passeggero sceglie tra il rimborso del biglietto entro sette giorni e un volo alternativo verso la destinazione (art. 8). La compensazione si aggiunge se la cancellazione è comunicata meno di 14 giorni prima, salvo che il volo alternativo offerto abbia orari molto vicini a quelli originari (art. 5).

Con un ritardo di almeno cinque ore si può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso anche se il volo non è cancellato. Durante l’attesa la compagnia deve offrire pasti, bevande e, se serve, albergo e trasferimenti (art. 9): l’obbligo scatta dopo due, tre o quattro ore di ritardo alla partenza, a seconda della distanza. Se non lo fa, conserva gli scontrini delle spese ragionevoli e chiedine il rimborso.

Quando la compagnia può rifiutare: le circostanze eccezionali

La compagnia non paga la compensazione se dimostra che la cancellazione o il ritardo dipendono da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli (art. 5). Vi rientrano di regola condizioni meteo proibitive, decisioni del controllo del traffico aereo, rischi per la sicurezza, scioperi del personale aeroportuale o dei controllori.

Secondo la Corte di giustizia UE, invece, guasti tecnici ordinari e scioperi del personale della compagnia di regola non sono circostanze eccezionali. La prova spetta alla compagnia, che non può limitarsi a una formula generica come «motivi operativi».

Come chiedere la compensazione: reclamo, ENAC e giudice di pace

  1. Reclamo alla compagnia: invialo per iscritto, anche con il modulo europeo disponibile sul sito dell’ENAC, allegando carta d’imbarco e ricevute. L’ENAC indica un termine di due anni, ma consiglia di muoversi entro sei mesi.
  2. Segnalazione all’ENAC: se dopo sei settimane non arriva risposta, o la risposta non rispetta il regolamento, si compila il modulo online. L’ENAC può sanzionare la compagnia, ma non ordina il pagamento.
  3. Conciliazione: è possibile un tentativo gratuito sulla piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità di regolazione dei trasporti. L’obbligo di tentarlo prima della causa, per la compensazione forfettaria, è stato annullato dal TAR Piemonte; sull’appello, nel 2026 il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE se sia compatibile con il diritto europeo: va verificato al momento.
  4. Giudice di pace: per le cause fino a 1.100 euro si può agire anche senza avvocato (art. 82 c.p.c.); contro compagnie straniere si può usare anche il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, fino a 5.000 euro.

La piattaforma europea ODR per le liti online non è più attiva dal 2025. Il reclamo scritto serve anche a mettere in mora la compagnia, come la diffida nel recupero crediti. Quanto alla prescrizione, il regolamento rinvia alle leggi nazionali e in Italia gli orientamenti non sono uniformi: la Cassazione nel 2024 ha escluso il termine biennale della Convenzione di Montreal, ma alcuni giudici applicano quello di un anno dell’art. 2951 c.c. (diciotto mesi se il viaggio inizia o finisce fuori d’Europa). Meglio non lasciar passare tempo.

Se il volo faceva parte di un pacchetto turistico, per i disagi del viaggio risponde anche il tour operator, come spieghiamo nella guida sulla vacanza rovinata. Per il bagaglio smarrito o danneggiato valgono invece le regole della Convenzione di Montreal, con termini di reclamo molto brevi.

La riforma del Regolamento 261/2004: da quando si applica?

Nel luglio 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno approvato in via definitiva la revisione del regolamento, proposta dalla Commissione nel 2013. Secondo i testi approvati, la soglia delle tre ore e gli importi di 250, 400 e 600 euro restano invariati; arrivano un elenco aperto di circostanze eccezionali e tempi più certi per pagare o rispondere. Le nuove regole si applicheranno un anno dopo l’entrata in vigore, fissata a venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE: fino ad allora vale il testo attuale.

Domande frequenti

Volo in ritardo di 3 ore: quanto spetta?

Dipende dalla distanza: 250, 400 o 600 euro a passeggero. Conta il ritardo all’arrivo, non alla partenza, e la compagnia può rifiutare solo provando circostanze eccezionali.

Ryanair o un’altra compagnia low cost può pagarmi con un voucher?

Le compagnie low cost hanno gli stessi obblighi delle altre. La compensazione va pagata in denaro e il buono viaggio è ammesso solo se il passeggero lo accetta per iscritto.

Posso chiedere anche il risarcimento di altri danni?

Sì, se il ritardo ha causato danni ulteriori da provare, come una notte d’albergo pagata e non goduta o un impegno di lavoro saltato. La compensazione già ricevuta può essere detratta da quanto riconosciuto (art. 12).

Nei casi semplici il reclamo si può fare da soli; quando la compagnia oppone circostanze eccezionali o non risponde, conviene valutare le prove disponibili e la strada più economica, anche alla luce di quanto costa un avvocato. Per un parere sul tuo caso puoi contattare gli studi di Palermo e Mussomeli dalla pagina sedi e contatti.

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