Cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento?

Chi possiede un testamento olografo deve presentarlo al notaio: cosa rischia chi lo nasconde, come intervenire in tribunale e quali limiti ha il patto di non pubblicazione.

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Cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento?

Nella pratica capita che gli eredi non vogliano pubblicare il testamento con le ultime volontà del defunto. Di solito la ragione è economica. Gli eredi conoscono già il contenuto del testamento e vogliono evitare i costi della pubblicazione dal notaio. Oppure le volontà del defunto ricalcano le quote previste dalla legge, e la pubblicazione sembra quindi inutile, oltre che costosa.

In altri casi gli eredi, a prescindere dalla volontà del defunto, si accordano per dividere i beni in modo diverso. Per questo preferiscono non pubblicare il testamento.

È lecito non pubblicare il testamento?

La regola è fissata dall’art. 620 c.c. (codice civile). Chi possiede un testamento olografo, cioè scritto a mano dal testatore e conservato a casa o in un altro luogo privato, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione. Deve farlo subito, appena viene a sapere della morte del testatore.

Se non lo fa, chiunque ritenga di avervi interesse può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. È il caso di chi pensa di essere erede per legge o per volontà del testatore. Può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui chi possiede il testamento deve presentarlo.

La presentazione al notaio è infatti un passaggio essenziale della successione. Prima della pubblicazione il testamento è valido e vincolante. Tuttavia, senza pubblicazione, il beneficiario non ha strumenti per pretenderne l’esecuzione.

La legge non prevede sanzioni per la semplice mancata consegna al notaio. Chi però nasconde consapevolmente un testamento olografo per procurarsi un vantaggio o per danneggiare altri commette il reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti (art. 490 c.p.). Le spese del verbale di pubblicazione, infine, sono a carico di chi presenta il testamento al notaio.

C’è anche un’altra conseguenza. L’art. 463 c.c. esclude dalla successione come indegno chi ha soppresso, nascosto o alterato il testamento del defunto. Se uno o più eredi sospettano che il testamento sia stato soppresso o alterato, possono quindi rivolgersi al tribunale. Possono chiedere che il testamento venga depositato e che chi ha tentato di sopprimerlo sia dichiarato indegno.

L’escamotage del patto di non pubblicazione

Esiste però un escamotage: il cosiddetto “patto di non pubblicazione”. È un accordo scritto tra tutti gli interessati alla successione, che resta tra gli eredi e con cui questi perseguono uno scopo comune. Gli eredi si impegnano a non pubblicare il testamento ma a rispettarlo comunque, regolando con una transazione la divisione dei beni.

Va detto, però, che il patto non cancella l’obbligo di legge. L’art. 620 c.c. impone a chiunque possieda un testamento olografo di presentarlo al notaio, e l’accordo tra gli eredi non vincola chi non lo ha sottoscritto: un legatario, un altro beneficiario o un creditore può sempre chiedere al tribunale di fissare un termine per la presentazione. Gli eredi, invece, possono accordarsi liberamente, dopo l’apertura della successione, su come dividere i beni. La tenuta del patto di non pubblicazione va quindi valutata caso per caso. Bisogna distinguere se il testamento è in mano al notaio o agli eredi.

Se il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, il patto di non pubblicazione non può essere applicato: la pubblicazione spetta al notaio depositario (art. 620 c.c.). Se invece il testamento è in possesso degli eredi, l’obbligo di presentarlo resta. Nei fatti, finché nessun interessato lo pretende, gli eredi possono regolare la successione con un accordo tra loro; ma senza pubblicazione il testamento non ha esecuzione, e nasconderlo per procurarsi un vantaggio o per danneggiare altri resta un reato e una causa di indegnità.

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