Andare in giro con il volto coperto può avere conseguenze legali. Il tema era tornato d’attualità nel settembre 2018, quando la sera, nelle vie del centro di Mussomeli, si aggirava una misteriosa figura con il volto nascosto da una maschera.
Il suo comportamento non era affatto chiaro. Secondo alcuni, l’“uomo nero” compariva all’improvviso e seminava panico e spavento. Secondo altre testimonianze, invece, si limitava ad apparire per poi dileguarsi.
Le forze dell’ordine avevano avviato le indagini, e il fenomeno aveva generato una “psicosi da uomo nero” e riempito ampie pagine di cronaca. Resta la domanda: è legale andare in giro con una maschera, e a quali responsabilità va incontro chi lo fa?
Cosa prevede la legge sul volto coperto
In linea generale la legge vieta di andare in giro con il volto coperto senza un giustificato motivo.
Nel diritto penale il volto travisato, cioè camuffato, rileva soprattutto come circostanza aggravante di un reato. L’aggravante scatta ogni volta che l’aspetto del colpevole è alterato, anche lievemente e con qualsiasi mezzo, pure rudimentale, purché sia idoneo a renderne difficile il riconoscimento. Al di là di questa ipotesi, però, come anticipato, andare in giro con il volto coperto senza un giustificato motivo è di per sé vietato.
Il punto di partenza è il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). L’art. 85 stabilisce: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103”. È una norma piuttosto datata, ma ancora in vigore.
Caschi e maschere: la legge sull’ordine pubblico
Successivamente la legge 22 maggio 1975 n. 152 ha introdotto nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico. Queste norme sono state aggiornate dalla legge n. 533 dell’8 agosto 1977, dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e, da ultimo, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77), che ha inasprito la pena per chi si copre il volto durante le manifestazioni.
L’art. 5 della legge stabilisce: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.
Quando la maschera è un reato
La norma parla prima di tutto di caschi protettivi. L’espressione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”, però, è generica e comprende senza dubbio anche l’uso di una maschera.
L’inciso “senza giustificato motivo” esclude il reato quando esiste una ragione concreta e valida per coprirsi il volto. Questa ragione va valutata caso per caso.
Va valutato caso per caso anche il comportamento di chi non si è limitato a indossare una maschera, ma ha davvero provocato paura e ansia nelle proprie vittime. In questa ipotesi possono configurarsi anche altri reati.



