Appalto rifiuti: il Tribunale di Palermo respinge la pretesa verso un Comune

La sezione imprese del Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di pagamento dell’impresa dei rifiuti verso un Comune: le prestazioni aggiuntive vanno disposte e approvate.

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Appalto rifiuti: il Tribunale di Palermo respinge la pretesa verso un Comune

La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo ha respinto la domanda con cui l’impresa affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti chiedeva a un Comune dell’entroterra palermitano circa 300 mila euro, a titolo di credito per il servizio svolto. La sentenza è stata resa nota il 13 dicembre 2024. L’avv. Sandro Di Carlo ha assistito il Comune insieme all’avv. Giancarlo Pellegrino.

Il caso

L’impresa si era aggiudicata l’appalto offrendo un servizio di raccolta porta a porta con 14 addetti alla raccolta e 2 addetti al centro comunale di raccolta che avrebbe dovuto essere realizzato. L’amministrazione ha poi deciso di costruire il centro in una fase successiva, con fondi del PNRR; i due lavoratori previsti per il centro sono stati impiegati nella raccolta e il Comune ha ritenuto di non dover pagare le somme ulteriori richieste dall’impresa.

Il contenzioso era iniziato davanti al TAR di Palermo. La difesa del Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; l’eccezione è stata accolta e la causa è proseguita davanti al giudice civile.

La questione giuridica

Il Tribunale ha accolto le tesi dell’ente. Secondo quanto riportato dalla stampa, la sentenza afferma che «la riduzione della quantità del servizio deliberata dall’ente convenuto è legittima» e che l’impresa non ha provato di aver ricevuto una specifica richiesta scritta di servizi straordinari e aggiuntivi dal responsabile del servizio comunale, né ha contestato in modo specifico la correttezza del conto finale.

Il principio è espresso in modo netto: «L’esecutore, qualora fornisca prestazioni aggiuntive non disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, non può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi».

Perché è importante

La decisione tocca due aspetti ricorrenti nei contratti pubblici. Il primo riguarda la giurisdizione: le liti sull’esecuzione del contratto, successive all’aggiudicazione, spettano di regola al giudice ordinario e non al TAR. Il secondo riguarda le prestazioni extra: le variazioni e i servizi aggiuntivi devono essere disposti e autorizzati formalmente dall’amministrazione, e non diventano dovuti solo perché eseguiti.

Per i Comuni è un richiamo alla gestione documentata dell’esecuzione dell’appalto; per le imprese, un invito a chiedere sempre un ordine scritto prima di svolgere attività non previste dal contratto.

Le fonti

Lo Studio Legale Di Carlo, con sedi a Palermo e Mussomeli, si occupa di diritto amministrativo, appalti pubblici e diritto civile, con attività di assistenza agli enti locali. Per informazioni sull’attività dello studio è possibile consultare la pagina Sedi e contatti.

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