Filmare le forze dell’ordine: è reato?

Nessuna legge vieta di riprendere gli agenti in servizio, ma la diffusione delle immagini deve rispettare la privacy o rientrare nel diritto di cronaca: cosa si rischia.

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Filmare le forze dell’ordine: è reato?

Durante l’emergenza Covid del 2020-2021, le limitazioni alle libertà personali imposte per motivi sanitari avevano riportato d’attualità una vecchia questione: è lecito diffondere video, foto e audio che mostrano l’operato delle forze dell’ordine? Spesso questi materiali sono montati ad arte, con scopi precisi, e mancano di parti essenziali per capire l’accaduto. La domanda, dunque, è questa: filmare le forze dell’ordine mentre operano è reato?

Cosa dice la legge sulle riprese degli agenti

Nessuna legge vieta di fotografare o filmare gli agenti delle forze dell’ordine. Si possono riprendere mentre sono in servizio, durante un’operazione o mentre presidiano una manifestazione pubblica: in generale, mentre esercitano le loro funzioni.

Le uniche eccezioni, come aveva precisato il Garante della privacy in una nota del 2011, riguardano i casi in cui l’autorità pubblica ha posto divieti espliciti. Un esempio è un’attività coperta dal segreto istruttorio, cioè dal segreto che protegge gli atti di indagine.

Le regole sulla privacy valgono anche per la polizia

Non esistono norme che vietino espressamente di fotografare o filmare le forze dell’ordine. Anche per gli agenti, però, valgono le normali regole sulla privacy. Queste regole vietano di diffondere immagini altrui senza consenso, a meno che la diffusione rientri nel diritto di cronaca. E il diritto di cronaca dipende dal contenuto delle immagini, non dal fatto che l’autore sia un giornalista o un semplice cittadino.

Oggi queste regole sono quelle del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), adeguato al GDPR dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il GDPR non si applica alle attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2, par. 2, lett. c): chi tiene un video per sé non ne è toccato, mentre chi lo pubblica online, rendendolo visibile a un numero indeterminato di persone, di regola deve rispettarne le regole.

A decidere se una foto o un video violano la privacy degli agenti, o rientrano nel diritto di cronaca, non sono gli agenti stessi né il cittadino che li riprende. Il tema è complesso, perché scattare una foto o girare un video è diverso dal diffonderli. Bisogna quindi distinguere due momenti:

  • la registrazione: come si è visto, nessuna legge vieta in generale di fotografare, filmare o registrare l’audio degli appartenenti alle forze dell’ordine mentre svolgono le loro funzioni;
  • la diffusione: dopo la registrazione può esserci, eventualmente, la diffusione. Inviare il filmato a una persona, pubblicarlo online o metterlo comunque a disposizione di terzi, compresa la pubblica autorità o le forze dell’ordine, è un’attività distinta. Il titolare del trattamento dei dati, cioè chi possiede il filmato e decide come usarlo, deve avere una giustificazione autonoma per farlo. Senza questa giustificazione viola la privacy. La violazione è esclusa se la diffusione costituisce esercizio del diritto di cronaca.

Chi decide se la diffusione è lecita?

Se si invoca il diritto di cronaca, l’uso delle registrazioni dovrà essere valutato in seguito da un giudice, e non da chi ha fatto la ripresa.

Se la pubblicazione non ha come unico scopo la divulgazione di informazioni, opinioni o idee, il giudice valuterà se ci sono violazioni. Può trattarsi di violazioni della normativa sulla protezione dei dati, che espongono a sanzioni amministrative del Garante e al risarcimento del danno (artt. 82 e 83 del GDPR). Nei casi più gravi può configurarsi il reato di trattamento illecito di dati (art. 167 del Codice privacy, riscritto dal d.lgs. 101/2018), che oggi riguarda solo alcune violazioni e richiede il fine di trarre profitto o di arrecare danno e un nocumento per la persona ripresa. Restano possibili, infine, altri illeciti penali o civili.

Se invece la finalità è ritenuta “unicamente giornalistica”, il giudice verificherà comunque il rispetto di tre criteri: essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.

In sintesi: cosa si rischia filmando la polizia

In sintesi, nessuna norma di ordine pubblico vieta di filmare o fotografare la polizia o le altre autorità. Valgono solo le normali regole sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy), le stesse che si applicano a tutti i cittadini. Il Garante ricorda, infine, che chi viene ripreso e ritiene lesi i propri diritti può sempre ricorrere agli ordinari rimedi civili e penali.

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