Diagnostica di laboratorio: il CGA sblocca l’appalto di un’azienda sanitaria

Dopo la sentenza del TAR di Palermo del 2021, il CGA consente a un’azienda sanitaria siciliana di affidare la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici e reagenti.

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Diagnostica di laboratorio: il CGA sblocca l’appalto di un’azienda sanitaria

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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha sbloccato l’appalto con cui un’azienda sanitaria provinciale siciliana ha messo a gara, per cinque anni, la fornitura di sistemi diagnostici per laboratorio, reagenti, calibratori e controlli destinati ai laboratori di patologia clinica e di anatomia patologica e ai centri trasfusionali dei propri presidi ospedalieri e territoriali. La decisione è stata resa nota all’inizio di gennaio 2023. L’avv. Sandro Di Carlo ha assistito l’azienda sanitaria insieme all’avv. Giancarlo Pellegrino.

Il caso

La procedura era stata impugnata da una multinazionale statunitense del settore diagnostico, secondo la quale l’azienda sanitaria avrebbe fissato criteri discriminatori, tali da favorire un altro concorrente e da impedirle di partecipare alla gara. Il contenzioso, come riferito dalla stampa, si è protratto per circa tre anni attraverso diversi giudizi.

Nella fase cautelare l’azienda sanitaria aveva ottenuto due provvedimenti favorevoli, in primo grado davanti al TAR di Palermo e in secondo grado davanti al CGA, e aveva così potuto proseguire le operazioni di gara. Nel giugno 2021 il TAR di Palermo si era pronunciato nel merito, dichiarando il ricorso in parte improcedibile e in parte inammissibile.

La questione giuridica

Al centro della controversia c’era un tema ricorrente negli appalti pubblici: quando un’impresa può impugnare subito il bando, prima ancora dell’aggiudicazione. Nella sentenza del 2021, secondo quanto riportato dalla stampa, il TAR ha ricordato che vanno considerate escludenti solo le clausole che impediscono la partecipazione perché prescrivono requisiti «arbitrari e discriminatori» o che producono «un’abnorme restrizione dell’accesso alla selezione». Nel caso esaminato, hanno osservato i giudici, non ricorreva nessuna di queste ipotesi, tanto che la società ricorrente, in corso di causa, aveva presentato la propria offerta.

Nel giudizio definito dal CGA, i legali dell’azienda sanitaria riferiscono di aver dimostrato da un lato che la società, «avendo presentato la propria offerta per concorrere, non aveva interesse ad impugnare gli atti di gara poiché non avrebbe tratto alcun vantaggio», dall’altro che i criteri di selezione scelti dall’amministrazione erano «pienamente legittimi e non discriminatori».

Perché è importante

Il principio interessa sia le stazioni appaltanti sia le imprese. L’onere di impugnare immediatamente il bando riguarda, di regola, le sole clausole che impediscono davvero la partecipazione; le altre prescrizioni si contestano insieme all’atto che produce una lesione concreta, di norma l’aggiudicazione. Per un’impresa che ha comunque partecipato, sostenere che il bando le abbia precluso l’accesso diventa difficile.

Per un’amministrazione sanitaria, la stabilità della procedura significa poter garantire con continuità la fornitura di materiali necessari all’attività dei laboratori e dei centri trasfusionali. Con la decisione del CGA, riferiscono le cronache, l’azienda sanitaria può procedere all’affidamento dell’appalto.

Le fonti

Lo Studio Legale Di Carlo, con sedi a Palermo e Mussomeli, si occupa di diritto amministrativo, appalti pubblici e diritto sanitario. Per informazioni sull’attività dello studio è possibile consultare la pagina Sedi e contatti.

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