Sospensione e revoca della patente: quando e come fare ricorso

Quando scatta la sospensione della patente, cos’è la sospensione breve per chi ha pochi punti, come si fa opposizione, quando si può guidare per lavoro e cosa comporta la revoca.

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Sospensione e revoca della patente: quando e come fare ricorso

La sospensione della patente è una sanzione accessoria che vieta di guidare per un periodo determinato: per le violazioni più gravi del Codice della strada gli agenti ritirano subito il documento e il Prefetto emette un’ordinanza che fissa la durata (art. 218 del Codice della strada). Contro l’ordinanza si propone opposizione al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica; contro il verbale che contesta la violazione si ricorre invece al Prefetto o al Giudice di pace.

La revoca è più grave: la patente si perde e va ripresa rifacendo gli esami. Le regole sono cambiate con la riforma del Codice della strada (legge 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024), che ha introdotto anche una sospensione breve per chi ha pochi punti. Vediamo quando scattano sospensione e revoca, come si contestano e quando si può guidare per lavoro.

In breve

  • La sospensione come sanzione accessoria la dispone il Prefetto; se l’ordinanza non arriva entro quindici giorni, trenta se si è chiesto il permesso di guida, si può chiedere la restituzione della patente (art. 218).
  • Chi ha meno di 20 punti e commette alcune violazioni subisce una sospensione breve di 7 giorni, 15 sotto i 10 punti, raddoppiata se ha causato un incidente (art. 218-ter).
  • L’opposizione contro l’ordinanza di sospensione va al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica, anche senza avvocato (art. 6 D.Lgs. 150/2011).
  • Dopo la revoca serve una nuova patente, non prima di due anni, o di tre se la revoca deriva da guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti (art. 219).

Quando scatta la sospensione della patente?

La sospensione è prevista dalle singole norme del Codice per le violazioni più pericolose, come gli eccessi di velocità più gravi o l’uso del cellulare alla guida, punito con la sospensione da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva nel biennio, da uno a tre mesi (art. 173, c. 3-bis). La durata la stabilisce il Prefetto, entro i limiti previsti per quella violazione.

La procedura è scandita dall’art. 218:

  1. l’agente ritira la patente e lo annota nel verbale;
  2. entro cinque giorni patente e verbale sono inviati alla prefettura del luogo della violazione;
  3. il Prefetto emette l’ordinanza di sospensione, che indica per quanto tempo non si può guidare;
  4. alla fine del periodo la patente viene restituita.

Guidare durante la sospensione costa caro: pesante sanzione pecuniaria, revoca della patente e fermo del veicolo (art. 218, c. 6).

Cos’è la sospensione breve per chi ha pochi punti?

È una novità della legge 177/2024 (art. 218-ter). Se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente e commette una delle violazioni indicate dalla norma, tra cui mancata precedenza, passaggio con il rosso, sorpasso vietato, mancato uso di cinture o casco e uso del cellulare alla guida, oltre alla multa scatta una sospensione immediata:

  • di 7 giorni, se il punteggio va da 10 a 19 punti;
  • di 15 giorni, se il punteggio è inferiore a 10 punti;
  • di durata doppia, se il conducente ha provocato un incidente stradale.

Non serve un’ordinanza del Prefetto: la patente è ritirata sul posto e restituita dall’ufficio accertatore alla scadenza; per il cellulare si aggiunge alla sospensione decisa dal Prefetto (art. 218, c. 2). Anche contro questo ritiro è ammessa opposizione al Giudice di pace, ma data la brevità conta soprattutto contestare, se infondato, il verbale da cui dipendono multa e punti.

Come si fa ricorso contro la sospensione?

Contro il verbale

Se la violazione non c’è stata o il verbale è viziato, si contesta il verbale: con ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di pace entro 30, senza pagare la multa. Pro e contro delle due strade sono nella guida su multa ingiusta: Prefetto o Giudice di pace. Se cade la violazione principale, cade anche la sospensione che ne dipende.

Contro l’ordinanza del Prefetto

L’ordinanza di sospensione si impugna con opposizione davanti al Giudice di pace del luogo della violazione (art. 218, c. 5, e art. 205 del Codice). Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla notifica, 60 per chi risiede all’estero, e ci si può difendere personalmente (art. 6 D.Lgs. 150/2011); per un primo conto dei termini potete usare il nostro calcolo delle scadenze.

Si possono far valere, per esempio, una durata sproporzionata rispetto alla violazione, errori sulla recidiva, vizi di notifica o la mancanza dei presupposti. Il giudice può sospendere l’efficacia dell’ordinanza in attesa della decisione, ma finché non lo fa non si può guidare.

Si può avere un permesso per andare al lavoro?

Entro quindici giorni dal ritiro si può chiedere al Prefetto un permesso di guida per ragioni di lavoro, per determinate fasce orarie e comunque non oltre tre ore al giorno (art. 218, c. 2). È possibile solo se dalla violazione non è derivato un incidente e se raggiungere il lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri è impossibile o molto gravoso; è ammesso anche quando ricorrono le condizioni per le agevolazioni dell’art. 33 della legge 104/1992, come l’assistenza a un familiare con disabilità grave.

La richiesta va motivata e documentata, per esempio con una dichiarazione del datore di lavoro sugli orari. Se il permesso è concesso, la sospensione si allunga di un numero di giorni pari al doppio delle ore di guida autorizzate. Il permesso si concede una sola volta; per la sospensione breve lo rilascia l’ufficio da cui dipende l’agente (art. 218-ter, c. 5).

Sospensione per reati e revoca: cosa cambia?

Quando la violazione è un reato, come la guida con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l o dopo aver assunto stupefacenti, la sospensione definitiva la applica il giudice penale con la condanna. Nel frattempo il Prefetto dispone una sospensione provvisoria, fino a due anni e fino a cinque nei casi più gravi di omicidio o lesioni stradali (art. 223), anch’essa opponibile davanti al Giudice di pace. Sulle droghe vedi l’articolo sulla guida dopo aver assunto stupefacenti.

La revoca (art. 219) la dispone il Prefetto quando è una sanzione accessoria, per esempio per chi guida durante la sospensione o per alcuni reati stradali, oppure la Motorizzazione quando il titolare perde i requisiti fisici e psichici o non supera la revisione. Una nuova patente si consegue dopo almeno due anni, tre per le revoche legate ad alcol o droghe, con tempi più lunghi per omicidio e lesioni stradali.

La revisione, cioè l’obbligo di ripetere visita medica o esame quando ci sono dubbi sull’idoneità (art. 128), segue un’altra strada: secondo la Cassazione il provvedimento si impugna davanti al giudice amministrativo, in Sicilia il TAR di Palermo o la sezione di Catania, con appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Termini e costi sono nella guida sul ricorso al TAR.

Domande frequenti

Posso guidare mentre aspetto la decisione sul ricorso?

No, salvo che il giudice abbia sospeso l’efficacia dell’ordinanza. L’opposizione da sola non restituisce la patente, e chi guida durante la sospensione rischia la revoca.

Il Prefetto non ha emesso l’ordinanza: cosa succede?

Se l’ordinanza non arriva entro quindici giorni, o trenta se è stato chiesto il permesso di guida, il titolare può chiedere alla prefettura la restituzione della patente (art. 218, c. 2).

Dopo quanto tempo si può riavere la patente revocata?

La vecchia patente non torna: se ne consegue una nuova, rifacendo gli esami, non prima di due anni. Il termine sale a tre anni, dalla data dell’accertamento del reato, se la revoca deriva da guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti (art. 219, c. 3-ter).

Sospensioni e revoche incidono sul lavoro e sulla vita quotidiana, e i termini per contestarle sono brevi. Se vi è stata ritirata la patente, lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può esaminare verbale e ordinanza e indicarvi se e come fare ricorso: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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