Matrimonio rovinato per colpa del catering? Spetta il risarcimento

Se il catering non rispetta il contratto gli sposi possono chiedere risoluzione, restituzione degli acconti e danno morale: il caso deciso dal Tribunale di Paola.

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Matrimonio rovinato per colpa del catering? Spetta il risarcimento

Che cosa succede se il catering rovina il ricevimento nuziale? Può accadere che il cibo non basti per tutti gli invitati. Oppure che il cibo servito sia di cattiva qualità e provochi un’intossicazione alimentare. In questi casi gli sposi hanno diritto al risarcimento per il matrimonio rovinato?

I problemi possono essere anche altri. Il catering potrebbe essersi impegnato a preparare la torta nuziale «sul momento» e poi servirne una diversa, nell’aspetto e nelle dimensioni, da quella concordata con gli sposi. Oppure il personale di sala scelto dal catering potrebbe rivelarsi non qualificato, inefficiente e inadeguato. Come e quanto possono essere risarciti gli sposi?

Catering disastroso: cosa possono fare gli sposi?

In tutti questi casi gli sposi possono rivolgersi al giudice. Possono chiedere che venga accertato il loro diritto al risarcimento del danno «da matrimonio rovinato». Possono inoltre chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, cioè lo scioglimento del contratto perché l’impresa di catering non ha rispettato i propri impegni.

Il cosiddetto «danno da matrimonio rovinato» ha un duplice profilo di risarcimento. Gli sposi possono ottenere il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Questi danni devono però derivare da un grave inadempimento del contratto con cui è stato affidato l’incarico di organizzare il servizio di catering.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

Per ottenere il risarcimento è essenziale provare il danno. La legge distingue due tipi di danno. Il danno patrimoniale comprende le spese sostenute e i mancati guadagni. Il danno non patrimoniale comprende invece le lesioni che non si possono misurare in denaro. Qualche esempio: il dolore per un mal di pancia, la sofferenza per la morte improvvisa di una persona cara causata da un errore medico, la difficoltà di camminare per qualche anno, una cicatrice sul volto.

Risoluzione del contratto e restituzione dell’acconto

Gli sposi danneggiati da un banchetto nuziale rovinato possono agire in giudizio. Lo stesso vale, più in generale, per chiunque abbia organizzato un ricevimento finito male. Possono chiedere la risoluzione del contratto di prestazione d’opera, cioè del contratto con cui hanno affidato al catering l’organizzazione del servizio.

Se il giudice dichiara risolto il contratto, si applica l’art. 1458 del codice civile. Chi ha promosso la causa ha diritto alla restituzione delle somme già versate come acconto. Se ha già pagato l’intero prezzo, ha diritto alla restituzione dell’intera somma.

Danno morale e all’immagine: come si quantifica

C’è poi un secondo aspetto: il cattivo trattamento riservato agli invitati e il disagio vissuto dagli sposi. È il secondo profilo di risarcimento, legato al danno non patrimoniale. Questo danno assume la forma del danno morale, del danno all’immagine, alla reputazione, ecc.

Il danno «da matrimonio rovinato» nasce dunque dal grave inadempimento della società di catering. Colpisce gli sposi sul piano morale, esistenziale, dell’immagine e della reputazione, in quello che dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita.

Gli sposi possono chiedere l’integrale risarcimento del danno morale. Il motivo è il grande valore sociale che la nostra cultura attribuisce alle nozze. Proprio per questo valore, è evidente che l’inadempimento lede un interesse non patrimoniale previsto dal contratto. Si tratta di un interesse legato a diritti inviolabili, tutelati dall’art. 2 della Costituzione.

Si pensi al dispiacere profondo e duraturo che gli sposi possono provare. O al malessere e al disagio, che possono tradursi in ansia, stress e nervosismo. O ancora alla preoccupazione e all’imbarazzo nei confronti degli ospiti. Tutto ciò è causato da un servizio inefficiente, diverso per qualità e quantità da quello pattuito per un giorno indimenticabile come quello delle nozze.

Per quantificare il danno si deve tenere conto di due elementi. Il primo è l’offesa oggettiva alla reputazione e all’immagine degli sposi. Il secondo è il grave turbamento vissuto il giorno delle nozze, che condiziona inevitabilmente la luna di miele e il ricordo di un giorno così unico.

La somma dovuta a titolo di risarcimento sarà stabilita dal giudice con una valutazione equitativa, cioè secondo un criterio di equità, ai sensi dell’art. 1226 del codice civile.

Il caso deciso dal Tribunale di Paola

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Paola (dott. Franco Caroleo, sentenza del 15 febbraio 2018). Con un’interessante decisione, il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un contratto non rispettato.

Il ragionamento della sentenza è semplice. Quando c’è un contratto, sono le parti a stabilire quali interessi siano essenziali e inviolabili, non la legge. Sono gli interessi per i quali le parti hanno deciso di concludere l’accordo. Il nostro ordinamento, infatti, riconosce l’autonomia negoziale come principio cardine dei contratti. Non può quindi essere la legge a dire che cosa sia essenziale per i contraenti. Di conseguenza, ogni grave lesione di un interesse indicato nel contratto dà diritto al risarcimento. Anche un inadempimento che causa una brutta figura.

Su queste basi il giudice ha riconosciuto il danno esistenziale da inadempimento contrattuale per «matrimonio rovinato». Occorre però provare la sofferenza causata dalla brutta figura fatta con gli invitati. Gli sposi avevano dato l’impressione di essersi affidati a una società inadeguata, che usava alimenti scadenti, se non addirittura nocivi. Così la serata era stata rovinata agli sposi e agli invitati.

Nel caso concreto i testimoni hanno ricostruito i fatti senza pietà. Alcuni invitati si contorcevano per i forti dolori addominali. Altri affollavano i bagni della struttura. Altri ancora, trovando i bagni occupati, erano costretti a vomitare in giardino. Altri, in preda alle convulsioni, hanno dovuto lasciare il banchetto anzitempo: chi per tornare a casa, chi per andare al pronto soccorso.

In un caso simile il danno morale per la brutta figura, causato dall’inadempimento contrattuale, coincide con la reazione degli sposi. Da un lato rabbia e dispiacere, dall’altro imbarazzo verso gli invitati. Questa reazione va valutata tenendo conto della sua causa: la violazione di un contratto che aveva per oggetto proprio la buona riuscita del banchetto nuziale.

La sentenza usa la formula del «danno esistenziale», che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008) non considerano una categoria autonoma, ma una voce descrittiva dell’unico danno non patrimoniale. Anche per l’inadempimento di un contratto il danno non patrimoniale è risarcibile, ma secondo le Sezioni Unite occorre che l’inadempimento leda un diritto inviolabile della persona: un semplice disagio non basta. L’esito di cause simili dipende quindi dalle prove e dal caso concreto.

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