Distanza dal confine di alberi e piante: quali diritti?

Le distanze minime dal confine per alberi, siepi e arbusti fissate dall’art. 892 c.c., come si misurano e cosa può chiedere il vicino se non vengono rispettate.

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Distanza dal confine di alberi e piante: quali diritti?

Può capitare che il vicino pianti un albero troppo vicino al confine. Viene allora da chiedersi se la distanza dal confine di alberi e piante sia legittima e quali diritti si abbiano. Il codice civile fissa regole precise sulla distanza a cui alberi e piante possono essere piantati.

Un albero troppo vicino al confine può infatti danneggiare la proprietà confinante. Può togliere luce e aria e, con il tempo, invadere il fondo del vicino. Per questo il codice civile rinvia prima di tutto agli usi locali e ai regolamenti comunali. Solo se questi mancano si applicano le distanze previste dal codice stesso.

Le regole hanno tre scopi. Evitano che frutti e rami danneggino il fondo del vicino. Evitano che gli tolgano luce e aria. E consentono alle piante di avere lo spazio necessario per crescere senza ostacoli.

Quando si applicano le regole sulle distanze?

Le regole sulle distanze di alberi e siepi si applicano quando due fondi confinanti appartengono a proprietari diversi. Non si applicano, invece:

  • se sul confine c’è un muro divisorio, di proprietà di uno solo dei vicini o comune a entrambi, purché le piante non superino l’altezza del muro;
  • se i due fondi sono separati da un fosso comune;
  • alle piante in vasi mobili e alle piante rampicanti.

Quali distanze prevede l’art. 892 c.c.?

In mancanza di usi e regolamenti, la norma di riferimento è l’art. 892 c.c., che fissa le distanze minime tra la pianta e il confine, o il muro, della proprietà vicina:

  • alberi di alto fusto: 3 metri (sono tali i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili);
  • alberi non di alto fusto: 1,5 metri;
  • viti: 0,5 metri, qualunque sia l’altezza raggiunta;
  • arbusti e cannetti: 0,5 metri, qualunque sia l’altezza raggiunta;
  • piante da frutto alte non più di 2,5 metri: 0,5 metri;
  • siepi vive: 0,5 metri;
  • siepi di ontano: 1 metro;
  • siepi di castagno e simili: 1 metro;
  • siepi di robinie: 2 metri.

Come si misura la distanza dal confine?

La distanza si misura lungo la linea retta più breve tra il confine e la base esterna del tronco al momento della piantagione, oppure il punto in cui la pianta è stata seminata (art. 892, ultimo comma, c.c.).

Se sul confine c’è un muro comune, la distanza della siepe si calcola dalla faccia del muro rivolta verso la siepe, non dalla linea che divide a metà il muro.

Si possono far tagliare i rami che sporgono?

Sì. Se i rami dell’albero del vicino sporgono sul proprio fondo, si può chiedere in qualsiasi momento che vengano tagliati. Questo diritto non è soggetto a prescrizione, cioè non si perde con il passare del tempo. E il vicino non può mai acquistare per usucapione il diritto di mantenere i rami sporgenti.

Cosa succede se l’albero del vicino non rispetta le distanze?

Il proprietario del fondo confinante può chiedere due cose. La prima è l’estirpazione, cioè l’eliminazione, della pianta nata o piantata a una distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti, dagli usi o, in mancanza, dal codice civile. La seconda è il risarcimento del danno.

Il danno si presume per il solo fatto che la pianta non rispetta la distanza: non occorre provarlo. Il giudice lo liquida in via equitativa, cioè secondo una valutazione di equità, salvo che si dimostrino danni specifici e ulteriori.

Quando non si può chiedere l’estirpazione

Il vicino non può pretendere l’estirpazione se il proprietario delle piante ha acquistato la servitù di tenerle a distanza minore, cioè un diritto che grava sul fondo del vicino. La servitù può nascere da un titolo, come un contratto. Può nascere anche per destinazione del padre di famiglia, quando i due fondi appartenevano allo stesso proprietario che ha creato quella situazione. Oppure per usucapione, che richiede il decorso di vent’anni.

Il diritto di chiedere l’estirpazione può essere limitato anche da un vincolo paesaggistico. La legge 11 maggio 1922, n. 778, che tutelava le bellezze naturali e panoramiche, è stata sostituita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e oggi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). L’art. 136 del Codice tutela come beni di notevole interesse pubblico anche gli alberi monumentali, i giardini e i parchi di non comune bellezza e le bellezze panoramiche.

Secondo la giurisprudenza formatasi sulla legge del 1922, se l’autorità competente dichiara la piantagione di notevole interesse pubblico, il vicino non può più pretendere la rimozione delle piante né il rispetto delle distanze legali. Non può chiedere neppure un risarcimento al posto della rimozione. Ha diritto soltanto al risarcimento dei danni causati dalla piantagione fino al momento in cui il vincolo è stato imposto.

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