Errore del medico di base: chi risponde, il medico o l’ASP?

Il medico di base è convenzionato con il Servizio sanitario: dei suoi errori risponde anche l’ASP. Cosa prevede la legge Gelli-Bianco e cosa fare se si sospetta un errore.

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Errore del medico di base: chi risponde, il medico o l’ASP?

Dell’errore del medico di base risponde anche l’azienda sanitaria con cui è convenzionato, in Sicilia l’ASP della provincia. La legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24) estende infatti la responsabilità contrattuale della struttura alle prestazioni svolte in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (art. 7, c. 2), mentre il medico risponde di regola a titolo extracontrattuale.

Per il paziente la differenza è concreta, perché verso l’ASP la prova è più semplice. Qui vediamo le regole proprie del medico di famiglia; procedura, termini e conciliazione obbligatoria sono spiegati nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.

In breve

  • Il medico di base (medico di medicina generale) è un professionista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che il paziente sceglie tramite l’ASP.
  • L’ASP risponde dei suoi errori come di un proprio inadempimento (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 della legge 24/2017).
  • Il medico risponde di regola a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto un obbligo diretto con il paziente, come in una visita privata.
  • Se l’ASP paga, può rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9 della legge 24/2017).

Perché dell’errore del medico di famiglia risponde l’ASP?

Il medico di medicina generale non è un dipendente dell’azienda sanitaria, ma lavora in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L’assistenza medica di base è una prestazione che il Servizio sanitario deve garantire: quando il paziente sceglie il proprio medico, lo fa attraverso l’ASP e riceve una prestazione pubblica, non un servizio privato.

Per questo l’art. 7 della legge Gelli-Bianco stabilisce che la struttura risponde delle condotte dei professionisti di cui si avvale, «anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti», e che la regola vale anche per le prestazioni in convenzione. La Cassazione era giunta alla stessa conclusione già prima della legge e l’ha ribadita di recente: l’azienda sanitaria risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base convenzionato (Cass. civ., sez. III, n. 14846 del 2024).

In pratica il paziente deve provare il danno e il suo collegamento con la condotta del medico; spetta poi all’azienda sanitaria dimostrare i fatti che la liberano dalla responsabilità (Cass. civ., sez. III, ord. n. 5673 del 2025). Le stesse regole valgono per il pediatra di libera scelta, anch’egli convenzionato.

A che titolo risponde il medico di base?

Il medico convenzionato risponde personalmente ai sensi dell’art. 2043 c.c., cioè a titolo extracontrattuale, salvo che abbia agito in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (art. 7, c. 3). È il caso, per esempio, della visita privata a pagamento fuori dalla convenzione: lì il rapporto è tra paziente e medico.

Una parte degli interpreti sostiene che anche il rapporto di fiducia con il medico di famiglia abbia natura contrattuale. Il punto è discusso, ma nella pratica la domanda si rivolge di solito all’ASP, eventualmente insieme al medico: verso la struttura la prova è meno gravosa, perché il paziente non deve dimostrare la colpa del medico.

Se l’ASP risarcisce il danno, può rivalersi sul medico solo per dolo o colpa grave. Per le strutture pubbliche l’azione è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, entro limiti di importo fissati dalla legge (art. 9).

Quali errori del medico di base possono dare diritto al risarcimento?

Il medico di famiglia deve agire con la diligenza professionale richiesta e attenersi alle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 della legge 24/2017). Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • diagnosi tardiva, per sintomi sottovalutati o per esami e visite specialistiche non prescritti in tempo;
  • terapie sbagliate, con farmaci controindicati o interazioni non considerate;
  • mancato invio al pronto soccorso o allo specialista davanti a segnali di allarme;
  • informazioni insufficienti al paziente su rischi e alternative delle cure proposte.

Non ogni esito negativo è un errore. Serve dimostrare, con una consulenza medico-legale, che una condotta corretta avrebbe evitato o ridotto il danno secondo il criterio del «più probabile che non». Per una prima stima delle lesioni si può usare il calcolo del danno biologico.

Cosa fare se si sospetta un errore del medico di base?

  1. Ricostruisci i fatti: date delle visite, sintomi riferiti, prescrizioni, messaggi e telefonate con lo studio medico.
  2. Chiedi copia della documentazione tenuta dal medico, delle ricette e dei referti: è un tuo diritto di accesso ai dati sanitari (art. 15 del Regolamento UE 2016/679).
  3. Fai valutare il caso da un medico legale prima di contestare formalmente l’errore.
  4. Invia una richiesta scritta di risarcimento all’ASP e, se opportuno, al medico.
  5. Segui la procedura della legge Gelli-Bianco: tentativo obbligatorio di conciliazione e, se non c’è accordo, causa civile.

Termini di prescrizione, consulenza tecnica preventiva e mediazione sono gli stessi di ogni caso di responsabilità sanitaria: li trovi nella guida alla malasanità.

Domande frequenti

Devo chiedere i danni all’ASP o al medico?

Di solito all’ASP, perché risponde a titolo contrattuale e la prova è più semplice; il medico può essere coinvolto insieme. La scelta va fatta dopo aver esaminato la documentazione.

Vale lo stesso per la guardia medica?

Sì. Anche il medico di continuità assistenziale, la ex guardia medica, opera in convenzione con il Servizio sanitario nazionale: dei suoi errori risponde anche l’ASP.

Serve una denuncia penale contro il medico?

No, la richiesta di risarcimento è autonoma. La responsabilità penale del medico segue regole proprie (art. 590-sexies c.p.): la denuncia va valutata solo nei casi più gravi.

Ogni caso di responsabilità del medico di base richiede un esame attento della documentazione e il parere di un medico legale. Se ritieni di aver subito un danno, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione.

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