Chi ha subito un danno a causa di un errore medico può chiedere il risarcimento alla struttura sanitaria (ospedale, clinica, azienda sanitaria) e, in alcuni casi, al singolo medico. Le regole sono quelle della legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24), che distingue la responsabilità della struttura, più favorevole al paziente, da quella del medico dipendente, più difficile da far valere.
Prima della causa bisogna passare da un tentativo obbligatorio di conciliazione. Soprattutto, servono una documentazione sanitaria completa e il parere di un medico legale: senza questi elementi non si può capire se c’è stato un errore e quale danno ne è derivato.
Di seguito trovi chi risponde, entro quando si può agire, come ottenere la cartella clinica e quali sono i passaggi della procedura.
Quando si può parlare di malasanità?
Non ogni esito negativo di una cura è malasanità: la medicina non può garantire la guarigione. C’è responsabilità quando il danno deriva da una condotta sanitaria scorretta, per imperizia, negligenza o imprudenza, oppure da carenze organizzative della struttura. Serve quindi sempre una valutazione tecnica del singolo caso.
I casi più frequenti sono la diagnosi errata o tardiva, gli errori chirurgici, le terapie sbagliate, le infezioni contratte in ospedale e i danni da parto. Può dar luogo a risarcimento anche la mancanza di un consenso informato valido, cioè di una spiegazione chiara di rischi e alternative prima del trattamento (legge 219/2017).
Il punto decisivo è quasi sempre il nesso causale, cioè il collegamento tra errore e danno: bisogna dimostrare che, con una cura corretta, il danno non si sarebbe verificato o sarebbe stato minore. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, nel processo civile basta che ciò sia «più probabile che non».
Chi risponde: la struttura sanitaria o il medico?
La struttura: responsabilità contrattuale
Ospedali e cliniche, pubblici o privati, rispondono verso il paziente come chi non ha adempiuto un contratto, anche per l’operato dei medici di cui si avvalgono (art. 7 della legge Gelli-Bianco, che richiama gli artt. 1218 e 1228 c.c.). Il paziente deve provare il danno e il collegamento con la prestazione ricevuta; spetta poi alla struttura dimostrare di aver agito correttamente o che il danno dipende da una causa a lei non imputabile.
In Sicilia le aziende sanitarie pubbliche sono le ASP (aziende sanitarie provinciali), accanto alle aziende ospedaliere: la richiesta va rivolta all’ente da cui dipende il reparto in cui è avvenuto il fatto.
Il medico dipendente: responsabilità extracontrattuale
Il medico che lavora nella struttura risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia un accordo diretto con il paziente, come in una visita privata nel suo studio. Il paziente deve allora provare anche la colpa del medico: per questo, di solito, la richiesta si rivolge alla struttura. Per il medico di famiglia puoi leggere l’approfondimento sulla responsabilità del medico di base.
Entro quando si può chiedere il risarcimento?
I termini di prescrizione dipendono da chi viene chiamato a rispondere:
- 10 anni per l’azione contro la struttura sanitaria (art. 2946 c.c.);
- 5 anni per l’azione contro il medico dipendente, che risponde a titolo extracontrattuale (art. 2947 c.c.).
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il termine non decorre per forza dal giorno dell’intervento, ma da quando il danno si è manifestato ed era riconoscibile come conseguenza delle cure. Per esempio, se un’infezione contratta durante un ricovero dà problemi mesi dopo, il termine decorre in genere da quando il paziente ha potuto collegarla alle cure. La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento.
Attenzione ai familiari: quando chiedono il risarcimento del proprio danno per la morte o le lesioni di un congiunto, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione vale di regola il termine di cinque anni, anche verso la struttura. In ogni caso conviene muoversi presto, perché col tempo le prove si indeboliscono.
Come ottenere la cartella clinica?
La cartella clinica è il racconto ufficiale di ricovero, diagnosi, terapie e interventi: è la base di ogni valutazione medico-legale. La legge Gelli-Bianco (art. 4) obbliga la direzione sanitaria a consegnare la documentazione entro sette giorni dalla richiesta; le eventuali integrazioni vanno fornite entro trenta giorni.
La richiesta si presenta all’ufficio indicato dalla struttura, allegando un documento d’identità. Possono farla il paziente, una persona da lui delegata e, in caso di decesso, gli eredi. Conviene chiedere tutto: cartella, referti, esami, moduli del consenso, lettera di dimissione. Se la struttura non risponde nei termini, è utile sollecitarla per iscritto, anche via PEC, conservando le ricevute di invio.
Secondo un orientamento consolidato della Cassazione, le lacune della cartella non possono danneggiare il paziente: quando impediscono di ricostruire i fatti, possono favorire la prova del collegamento tra condotta e danno. Controlla che la copia sia completa e conservala insieme alle ricevute delle spese mediche.
Come si chiede il risarcimento per malasanità?
In pratica, la strada si articola in cinque passaggi:
- Raccogli la documentazione sanitaria completa, compresi gli esami fatti dopo, anche in altre strutture.
- Fai esaminare il caso da un medico legale, se serve con uno specialista: dirà se c’è stato un errore, se ha causato il danno e quanto vale.
- Invia una richiesta scritta di risarcimento alla struttura, per interrompere la prescrizione e aprire un confronto.
- Avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione per poter fare causa (art. 8 della legge Gelli-Bianco).
- Se non si trova un accordo, si avvia la causa davanti al tribunale civile.
Per il tentativo obbligatorio si può scegliere tra due strade. La prima è la consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.): il giudice nomina un medico legale e uno specialista, che esaminano il caso e cercano di conciliare le parti. La seconda è la mediazione, in cui un mediatore aiuta le parti a trovare un accordo, senza la consulenza tecnica disposta dal giudice.
Alla consulenza tecnica preventiva devono partecipare anche le compagnie di assicurazione, che devono fare un’offerta o spiegare perché non la fanno. Se la conciliazione non riesce, o il procedimento non si chiude entro sei mesi, la causa va avviata nei 90 giorni successivi per conservare gli effetti della domanda.
Domande frequenti
Quanto si può ottenere?
Dipende dalla gravità del danno. La legge Gelli-Bianco rinvia alle tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, le stesse degli incidenti stradali; si aggiungono spese mediche e perdita di reddito. Per una stima orientativa puoi usare il calcolo del danno biologico.
Serve una denuncia penale?
No: la strada civile per il risarcimento è autonoma da quella penale. La denuncia può avere senso nei casi più gravi, ma va valutata con attenzione, perché la responsabilità penale del medico segue regole diverse e più restrittive.
Quanto dura una causa di malasanità?
Il tentativo obbligatorio dura qualche mese; la causa può richiedere anni, a seconda della complessità e del tribunale. Una perizia medico-legale solida fin dall’inizio favorisce spesso una soluzione concordata.
Ogni caso di responsabilità sanitaria richiede un esame attento della documentazione e il supporto di un medico legale. Se ritieni di aver subito un danno da cure mediche, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione.



