Morte del cane: sì al risarcimento del danno in capo al veterinario

Per il Tribunale di La Spezia l’errore diagnostico del veterinario va risarcito, anche per il legame affettivo perduto; nel caso la colpa è divisa a metà con i padroni.

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Morte del cane: sì al risarcimento del danno in capo al veterinario

Articolo pubblicato nel 2021. Norme e orientamenti dei tribunali potrebbero essere cambiati: per un parere aggiornato sul tuo caso contatta lo studio.

Se il cane muore per un errore del veterinario, il padrone ha diritto al risarcimento del danno. Lo ha stabilito il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 660/2020 del 31 dicembre 2020, che qui riportiamo e commentiamo. La decisione riguarda il risarcimento per una diagnosi sbagliata o mancata su un animale domestico.

Il caso

Un veterinario non si era accorto che l’animale, un cucciolo di rottweiler di 4 mesi, aveva ingerito alcuni oggetti. Gli oggetti avevano provocato un’occlusione intestinale. Dopo tre giorni di vomito e forti dolori, il cane era morto di peritonite.

Il cane apparteneva a una bambina. I genitori hanno fatto causa al veterinario per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla morte prematura e inaspettata dell’animale. Secondo loro, il professionista non aveva prestato le cure adeguate.

Che cosa è emerso nel processo

Nel corso del giudizio è emerso che il cane, all’insaputa dei padroni, aveva ingerito sei tettarelle da biberon. Durante la visita e gli esami gastrointestinali, compresa una radiografia addominale, il veterinario non aveva rilevato questi corpi estranei nello stomaco e nell’intestino. Nonostante il vomito continuo e l’evidente sofferenza addominale, il cane non era stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi.

Il Tribunale ha nominato un C.T.U., cioè un consulente tecnico d’ufficio. Nella sua relazione il consulente ha rilevato che era stato omesso l’intervento chirurgico necessario per rimuovere la causa dell’occlusione. Da qui era derivata la perforazione, con una peritonite settica che aveva ucciso il cane.

Secondo il C.T.U., se l’intervento fosse stato eseguito il giorno stesso della visita o quello successivo, il cane molto probabilmente sarebbe sopravvissuto. Il tasso di sopravvivenza stimato era compreso fra l’83% ed il 99%.

I principi applicati dal Tribunale

Il Tribunale ha ricordato i principi che regolano la responsabilità del veterinario e ha fissato i criteri per calcolare il risarcimento. Per affermare la responsabilità ha applicato il criterio del “più probabile che non”. In base a questo criterio, con buona probabilità un intervento tempestivo per rimuovere i corpi estranei avrebbe evitato la morte dell’animale.

Quando il veterinario è responsabile

La responsabilità del veterinario si fonda sulla diligenza con cui esegue le prestazioni. Deve assicurare il massimo impegno, ma non è tenuto a garantire il risultato. È una responsabilità analoga a quella del medico per errata diagnosi, per negligenza o per imperizia, cioè per mancanza della necessaria competenza tecnica.

Il caso clinico, però, può essere complesso: una malattia rara, una patologia sopravvenuta, un intervento chirurgico difficile. In queste ipotesi una norma del codice civile limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà».

Colpa condivisa con i padroni del cane

Nel valutare le responsabilità, il giudice ha accertato che la morte era dovuta a due cause. Da un lato la condotta del veterinario, che non aveva rilevato l’ingestione degli oggetti. Dall’altro quella dei padroni, che non avevano sorvegliato il cucciolo e non si erano accorti della sparizione delle tettarelle.

La morte del cane, quindi, non era dovuta soltanto alla colpa del veterinario. Anche i padroni avevano una parte di responsabilità. Il giudice l’ha divisa in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno.

Quali danni sono risarcibili?

Accertata la responsabilità del veterinario, restava da stabilire quali danni andassero risarciti. Anche su questo punto il Tribunale di La Spezia ha dato una risposta.

Sono risarcibili, innanzitutto, i danni patrimoniali. Comprendono il valore economico dell’animale e tutte le spese mediche e legali sostenute per curarlo e per accertare le cause della morte.

Si possono risarcire anche i danni non patrimoniali subiti dai padroni. Tra questi rientra il danno biologico, cioè la lesione della salute psicofisica del padrone e dei familiari affezionati all’animale.

Il Tribunale ha riconosciuto che il rapporto tra il padrone e il suo animale esprime «una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale». Per questo «rileva come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’art. 2 della Costituzione». È la norma che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

La perdita dell’animale lede questo legame affettivo ed è quindi risarcibile, come la giurisprudenza ha già affermato in varie occasioni. Il giudice ha riconosciuto alla bambina 1.000 euro di danno non patrimoniale, più rivalutazione monetaria e interessi. A questi si aggiungono 2.756 euro di danno patrimoniale, pari al valore commerciale dell’animale e alle spese sostenute.

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