Capita spesso che in un incidente stradale resti coinvolto, oltre al conducente, anche il passeggero. Anche il passeggero, quindi, ha diritto al risarcimento del danno subito. Per ottenere la liquidazione dei danni, il primo passo è presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione del conducente. Nella richiesta bisogna specificare di essere un “terzo trasportato”, cioè una persona trasportata sul veicolo e non alla guida.
Chi risarcisce il passeggero, anche nel tamponamento a catena?
Per il passeggero la legge prevede una procedura specifica, il risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005). Non va confusa con la “procedura di indennizzo diretto” dell’art. 149, che riguarda i danni al veicolo e al conducente non responsabile negli scontri tra due veicoli. Con l’art. 141 il passeggero ottiene il risarcimento, entro il massimale minimo di legge, dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava. Non occorre aspettare che sia stabilito chi è il responsabile dell’incidente, salvo il caso fortuito.
Su questo principio si fonda anche il risarcimento del passeggero coinvolto in un tamponamento a catena tra più veicoli. In questo tipo di incidente vale di solito la regola generale: la richiesta di risarcimento va rivolta all’assicurazione del danneggiante, cioè del conducente che ha causato lo scontro. Per il passeggero che si trova su uno dei veicoli coinvolti, invece, le cose cambiano. In base al Codice delle assicurazioni, i danni si possono chiedere all’assicurazione del veicolo su cui il passeggero si trovava al momento dello scontro, senza dover individuare il responsabile. Resta comunque possibile agire contro l’assicurazione del veicolo responsabile: l’azione dell’art. 141 si aggiunge alle altre e non le esclude (Cass., Sez. Un., n. 35318/2022).
Come fare richiesta di risarcimento?
Dopo l’incidente bisogna inviare la richiesta di risarcimento del danno, possibilmente con l’aiuto di un avvocato, alla compagnia di assicurazione che copre il veicolo del conducente. La richiesta va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 145 del Codice delle assicurazioni) oppure con PEC, che la legge equipara alla raccomandata (art. 48 del d.lgs. n. 82/2005), e deve indicare:
- i dati anagrafici del passeggero;
- le circostanze in cui è avvenuto l’incidente e la sua dinamica;
- le lesioni riportate, possibilmente documentate da un certificato medico.
In seguito bisognerà trasmettere all’assicurazione anche il certificato di avvenuta guarigione. Questo documento permette di proseguire la pratica per la liquidazione di quanto dovuto.
Cosa fa l’assicurazione dopo la richiesta
Una volta ricevuta la richiesta, la compagnia di assicurazione nomina un medico legale, che visita il passeggero. Al termine di tutte le verifiche, e dopo aver ottenuto la documentazione necessaria, l’assicurazione deve formulare un’offerta economica. Se invece ritiene che non ci siano le condizioni per un’offerta, deve comunicare per iscritto i motivi della mancata offerta.
Quali alternative di fronte all’offerta di risarcimento?
Dopo aver ricevuto l’offerta, il passeggero ha tre possibilità:
- accettare l’offerta con una comunicazione scritta: in questo caso l’assicurazione dovrà pagare quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione;
- accettare la somma offerta come acconto e poi proseguire con una causa, per chiedere una somma maggiore;
- rifiutare l’offerta e, anche in questo caso, fare causa per ottenere di più.
Può accadere, infine, che l’assicurazione non formuli alcuna offerta e non spieghi nemmeno i motivi del rifiuto. In questo caso, come in ogni altro in cui si voglia fare causa, prima di rivolgersi al giudice competente bisogna invitare l’assicurazione, tramite avvocato, a una negoziazione assistita: per le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli è una condizione di procedibilità della domanda (art. 3 del d.l. n. 132/2014). In caso di lesioni, inoltre, la causa si può proporre solo dopo 90 giorni dalla richiesta di risarcimento (art. 145 del Codice delle assicurazioni).



