Chi possiede un immobile non occupato perché inutilizzabile deve pagare la tassa sui rifiuti? Per rispondere bisogna partire dalla regola generale. Dal 2014 la tassa sui rifiuti è la TARI (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e seguenti), che ha preso il posto della TARSU e della TARES. È dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualunque sia l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Esclusioni, riduzioni e modalità della dichiarazione sono disciplinate dai regolamenti comunali.
Non pagano la tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti. La regola, scritta espressamente per la vecchia TARSU (art. 62 del d.lgs. 507/1993) e ripresa da molti regolamenti comunali sulla TARI, riguarda i locali e le aree che non producono rifiuti:
- per la loro natura;
- per l’uso particolare a cui sono stabilmente destinati;
- perché si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Queste condizioni devono essere indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione. Devono inoltre essere verificate in base a elementi oggettivi e direttamente rilevabili, o a documentazione idonea.
Immobile inagibile: la tassa sui rifiuti è dovuta?
Chi possiede un immobile inutilizzato e inutilizzabile, ad esempio perché inagibile e privo dei servizi essenziali, non deve pagare la tassa sui rifiuti. L’esenzione, però, non è automatica. Il contribuente deve presentare un’apposita dichiarazione e dimostrare al Comune che l’immobile non può produrre rifiuti.
Modalità e termini per presentare la dichiarazione, ai fini dell’esenzione o della riduzione della tassa, sono stabiliti dai singoli regolamenti comunali.
Come chiedere l’esenzione?
Chi possiede un immobile con queste caratteristiche deve prevenire l’accertamento della tassa, cioè la richiesta di pagamento da parte del Comune. Per farlo deve presentare al Comune un’apposita dichiarazione.
Se l’immobile è diventato inutilizzabile dopo la dichiarazione originaria, occorre presentare una denuncia di variazione. Alla denuncia va allegata la documentazione che dimostra le condizioni dell’immobile e la sua incapacità di produrre rifiuti.
Serve presentare la dichiarazione ogni anno?
No. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13120 del 25.05.2018 (relativa alla TARSU), ha chiarito che il Comune non può pretendere che la denuncia per l’esenzione venga presentata ogni anno. Se l’immobile resta inutilizzabile negli anni, la tassa è illegittima anche se il contribuente non ha ripresentato la dichiarazione negli anni successivi.
La comunicazione sull’inidoneità del locale a produrre rifiuti va fatta solo quando cambia qualcosa, non ogni anno. La denuncia, infatti, vale anche per gli anni successivi, se le condizioni rimangono invariate.
Al contrario, il contribuente deve denunciare ogni variazione che aumenta l’importo della tassa o comunque incide sulla sua applicazione e riscossione. Sono tali, ad esempio, le variazioni dei locali e delle aree, della loro superficie e della loro destinazione.
La denuncia va compilata sugli appositi modelli predisposti dal Comune, disponibili presso gli uffici comunali e, di solito, sul sito del Comune. Deve essere firmata e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Infine, deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica e/o fotografica che prova l’inutilizzabilità dell’immobile.



